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Art.1 | Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni | ||
Comma 1 | L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, é prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 | La norma introdotta serve a completare quanto previsto dall’articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che aveva inopinatamente prorogato al 31 dicembre 2017 solo l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 101 del 2013. In questo modo sia le graduatorie vigenti alla data del d.l.101/2013 (comma 368 legge di bilancio 2017) sia le graduatorie successive al citato decreto sono state prorogate fino al 31/12/2017 (art.1 comma 1 d.l. 244/2016).
Secondo la relazione tecnica della Camera, la citata proroga si è resa necessaria a fronte del blocco delle assunzioni disposte per gli enti soggetti a limitazione delle assunzioni (vedi ricollocazione personale di area vasta). Trattandosi di budget assunzionali (turn over) gli enti locali hanno la possibilità di poterli utilizzare per finanziare la mobilità nonché le assunzioni che successivamente saranno consentite, senza determinare preclusioni per chi vanta situazioni giuridiche rilevanti in riferimento all’assunzione. |
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