Soggetti all’IVA compensi riscossi dopo cessazione attivita’

27 Aprile 2016
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La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro rende noto che i giudici della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 21 aprile 2016, n. 8059, hanno ritenuto tassabili, ai fini dell’IVA, i compensi riscossi dopo la cessazione dell’attività professionale e relativi a “vecchie prestazioni” rese prima della cessazione. Nello specifico, il Supremo Collegio, confermando sostanzialmente l’impostazione teorica sposata dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 20 agosto 2009, n. 232/E, ha enunciato il seguente principio di diritto: «il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione».

La tassabilità ai fini dell’IVA è sancita da una distinzione concettuale che viene fatta tra il “fatto generatore” dell’imposta, costituito dalla prestazione di servizi effettuata, e l’ “esigibilità” dell’imposta, che è il diritto dello Stato di ottenere, da un dato momento, il pagamento dell’IVA dal soggetto passivo. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza le motivazioni della sentenza nel parere giurisprudenziale n.3 del 26 aprile 2016.

Clicca qui per visualizzare il parere n. 3/2016 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

 

8891614483Manuale IVA 2016

COMMENTARIO AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633
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-Riferimenti normativi -Indicazioni di prassi -Esempi e casi pratici -Schemi e tabelle -Orientamenti dottrinali -Giurisprudenza nazionale e comunitaria

Aggiornato con le ultime novità in tema di:
-Sanzioni tributarie (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158)
-Fatturazione elettronica (D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127)

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