di VINCENZO GIANNOTTI (ItaliaOggi – 09/09/2022) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.
Consulenza da mini-enti, danno erariale dimezzato Visualizza ritagli articoli selezionatiVisualizza il pdf della pagina
Il legislatore ha previsto il divieto, da parte delle pubbliche amministrazioni, di conferire incarichi a personale in quiescenza, né detto divieto può essere eluso attraverso il conferimento di un incarico di lavoro autonomo. La Corte dei conti della Lombardia (sentenza n.219/2022), pertanto, ha condannato per danno erariale, oltre all’organo esecutivo, anche il segretario comunale, ma l’ha dimezzato, rispetto alla quantificazione operata dalla Procura, quantificato pari al totale degli indebiti esborsi per la consulenza affidata ad un ex dipendente in pensione, con successivi rinnovi, in ragione sia delle ridotte dimensioni dell’ente sia dell’assorbimento delle funzioni intestate al sindaco. A seguito del pensionamento del responsabile tecnico, un ente di piccole dimensioni si è avvalso della possibilità di assorbimento delle relative responsabilità in capo al sindaco (art.53. c. 23, legge 388/2000) ma, in ragione delle necessarie competenze tecniche, la giunta e il segretario comunale affidavano un incarico di lavoro autonomo all’ex dipendente in pensione, anche con successivi rinnovi del medesimo incarico professionale. A dire dell’ente, si era in presenza non dell’affidamento di un incarico di responsabile, trattenuto dal sindaco, ma di lavoro autonomo di supporto e di assistenza tecnica, non avente natura dirigenziale. A dire del collegio contabile non vi sono dubbi sul danno erariale cagionato all’ente locale per le retribuzioni corrisposte all’ex dipendente in quiescenza, in relazione al conferimento e al rinnovo di un incarico professionale svolto in violazione di apposita e chiara previsione normativa. In altri termini, la ratio della disposizione legislativa è stata “quella di evitare che il conferimento di incarichi sia utilizzato dalla p.a. per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza, e per attribuire ai medesimi responsabilità rilevanti, aggirando l’istituto del pensionamento e le disposizioni sul reclutamento del personale, ispirate al contenimento della spesa pubblica”. Circa il danno erariale, sono state in parte accolte le difese dei convenuti, in ragione delle modeste dimensioni dell’ente e della prestazione resa dall’ex dipendente in pensione.
* Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi del 9 settembre 2022.
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