La “tracciabilità” delle risorse PNRR secondo i giudici contabili

24 Gennaio 2023
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Non avendo il legislatore introdotto puntuali norme circa l’attuazione contabile del principio della “tracciabilità” delle risorse PNRR, né, sul punto, l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all’art. 154 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha formulato specifici indirizzi o orientamenti, la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.14/2023) ha indicato i principi da seguire.

Le disposizioni legislative

l’art. 9, comma 4, del d.l. n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, così dispone: “4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.”.

Le indicazioni del Collegio contabile

In assenza di puntuali indicazioni del legislatore, i giudici contabili indicano un percorso da seguire ai responsabili finanziari per la corretta rappresentazione contabile. Infatti, a dire del Collegio contabile, il punto 5.4.5. dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, può essere mutuato per l’esposizione delle risorse finanziarie finalizzate a realizzare progetti PNRR.

Come avviene per l’esposizione del fondo pluriennale vincolato, l’esposizione contabile, da parte dell’Ente, delle risorse PNRR, dovrà rappresentare i vincoli delle risorse PNRR da investimenti, imputandole nell’esercizio in cui si prevede di realizzare l’investimento in corso di definizione, individuando una sicura associabilità del Codice unico di progetto (CUP) con la misura PNRR, riportando altresì la denominazione del progetto, in modo da consentire una trasparente tracciabilità della spesa a beneficio non soltanto degli amministratori ma anche dell’organo di controllo e, soprattutto, del Consiglio comunale che potrà monitorare lo svolgersi in concreto delle linee gestionali stabilite nei propri documenti programmatici (es. art. 151 TUEL). La FAQ n. 1 del Ministero dell’economia e delle finanze conferma l’obbligo di inserire i riferimenti al CUP ed al Codice identificativo di gara (CIG) in tutti gli atti amministrativi a partire dagli atti di gara, nel contratto, nelle fatture di riferimento e negli atti di pagamento (mandato/bonifico ecc.). La successiva FAQ n. 3 ha precisato che i soggetti attuatori, tra cui i Comuni, sono tenuti al rispetto dell’obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l’accensione di appositi capitoli. A tal fine, il “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR”, allegato alla circolare del Mef n. 29/2022, e in particolare il paragrafo 10, prevede, per gli enti territoriali in contabilità finanziaria, l’integrazione della descrizione di tali capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Gli enti territoriali, inoltre, garantiscono la prevista perimetrazione con l’accensione di appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP. L’obbligo di perimetrazione si ritiene assolto anche con l’utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale: non solo capitoli, dunque, ma anche articoli.

Avuto riguardo alla gestione di cassa, poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n. 118/2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo. Pertanto, gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi e, a differenza di quanto deve essere fatto per la gestione della competenza, per la cassa non è necessario gestire un vincolo per ogni opera. Infatti, anche le risorse del PNRR possono essere gestite, al pari delle altre risorse vincolate, in un’unica cassa che deve essere monitorata extra-contabilmente, costantemente, per ogni categoria di entrata.

Infine, in merito ai pagamenti, il Collegio contabile suggerisce di verificare la possibilità operativa/informatica di indicare il CUP (e il CIG laddove previsto) anche in un campo note della disposizione di pagamento, specificando la quota parte del pagamento riferita al progetto. Laddove ciò sia tecnicamente impossibile (come nel caso di emissione di mandati cumulativi) è necessario ricondurre la specifica spesa, in aggiunta all’idonea documentazione (atti, provvedimenti, relazioni, ecc.), con un’apposita attestazione firmata dal dirigente responsabile.

PNRR

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