>> CONSULTA LA CIRCOLARE DAIT N. 34 DEL 18 APRILE 2024.
Si rammenta che “l’importo massimo delle somme da rimborsare a ciascun Comune, dopo aver detratto le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell’interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento (articolo 17, comma 9, della legge 23 aprile 1976, n. 136. Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere ad integrazioni.”
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento