Legge di bilancio 2017. Fondo Pluriennale Vincolato e pareggio di bilancio – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Il Governo non ha ancora consegnato alle Camere il disegno di legge sul bilancio 2017, ma a fronte della bozza elaborata in data 24/10/2016 alle ore 20.00 emergono una serie di misure per gli enti locali. In questa parte si esamineranno le modifiche previste in tema di utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato e sul pareggio di bilancio. In tema di FPV si precisa come, a seguito della rivista legge sul pareggio di bilancio, lo stesso rimaneva ancora soggetto alla disponibilità delle risorse messe in campo dal Governo (nell’anno 2016 erano state quantificate complessivamente in circa 660 Milioni di euro). Infatti, nella legge di stabilità 2016 ai fini del pareggio di bilancio, in attesa della modifica per gli enti locali, erano consideranti non rilevanti le iscrizioni del FPV in entrata e in uscita, tranne per la parte rinveniente da indebitamento. La bozza elaborata dal Governo, in attesa che sia completata e successivamente sottoposta all’approvazione delle Camere, prima che diventi la legge dello Stato, presenta già alcune particolarità che qui di seguito si esamineranno.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
In coerenza con le disposizioni delle modifiche apportate agli enti locali alla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio, dopo le misure transitorie previste dalla legge di stabilità 2016, la nuova legge di bilancio 2017 prevede che “per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente”. Sulla questione si ricorda come la legge di modifica sul pareggio di bilancio per gli enti locali, avesse previsto una situazione di provvisorietà del calcolo dello stesso nel pareggio di bilancio da parte degli enti locali, proprio a fronte di specifici interventi lasciati all’intervento del legislatore nelle varie leggi di stabilità (rectius legge di bilancio). L’attuale bozza della legge di bilancio elaborata al momento interviene in tale ambito, riconoscendo la possibile continuazione con le stesse regole tracciate nella legge di stabilità 2016.

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