L’illegittimità del riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2015

Approfondimento di V. Giannotti

A seguito del riparto del Fondo di Solidarietà Comunale del 2015, ricorre un Comune innanzi al giudice amministrativo avverso la ripartizione operata dal DPCM, evidenziando diversi motivi di illegittimità e tra questi in particolare la violazione delle disposizioni della legge 228/2012 secondo la quale il d.P.C.m., per il riparto dei fondi, avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, mentre il provvedimento è stato emanato solo in data 10 settembre 2015, come pure tardivamente, il 23 giugno 2015, risulta emanato il presupposto d.m. concernente la determinazione degli importi. In questo caso, evidenzia il Comune istante, l’adozione ad avanzato esercizio di bilancio avrebbe violato il principio di autonomia finanziaria che richiede la “certezza delle risorse disponibili”. Il citato ricorso viene presentato dal Comune conto la Presidenza del Consiglio dei Ministeri, il MEF ed il Ministero dell’Interno.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza 17/02/2017 n.2552, riconosce fondato il motivo di doglianza del Comune per le seguenti rilevanti motivazioni qui di seguito commentate.

Le motivazioni del TAR

Il Collegio Amministrativo di prime cure evidenzia come, in esecuzione delle disposizioni di cui all’art.1, comma 380, Legge di stabilità 2015, in data 15/09/2015 sia stato emanato il decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono state definite e ripartite le risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015. In particolare, il decreto ha ripartito la dotazione del fondo 2015 per l’80% attraverso il criterio delle risorse storiche e per il 20% attraverso il criterio del fabbisogni standard e delle capacità fiscali.

Continua a leggere l’articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA