Contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario. I dubbi dei giudici contabili

Approfondimento di V. Giannotti

A seguito della domanda posta da un Comune, circa la corretta individuazione di un’operazione di partenariato pubblico privato per la realizzazione di una palestra, consistente nell’individuazione, tramite gara pubblica, di un operatore economico che si occupi della progettazione esecutiva e della realizzazione, nonché della manutenzione, sono stati avanzati alcuni dubbi circa la corretta contabilizzazione nel bilancio dell’ente locale. La questione oggetto di richiesta, rientra nel perimetro delle conclusioni a cui era pervenuta la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.26/2016) la quale aveva avuto modo di precisare che, con riferimento al leasing finanziario ed in particolare al leasing finanziario in costruendo, costituiscono senz’altro indebitamento e vanno contabilizzate secondo il metodo finanziario soltanto le operazioni poste in essere successivamente al 1° gennaio 2015, mentre, per i contratti stipulati prima di tale data, ai fini della loro contabilizzazione secondo il metodo finanziario o, in alternativa, patrimoniale, vanno considerate le caratteristiche concrete dell’operazione medesima e la collocazione dei tre rischi definiti dall’Eurostat nella decisione dell’11 febbraio 2004 nei rapporti tra contraente privato e contraente pubblico. Le indicazioni della nomofilachia contabile sono coerenti con le disposizioni dei nuovi principi di contabilità armonizzata che, a seguito delle modifiche intervenute al d.lgs.118/2011, hanno previsto, al punto 3.5 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria (All.4/2), che «a) il leasing finanziario e i contratti assimilati (leasing immobiliare, leasing in costruendo, sale and lease-back, ecc.) sono contratti di finanziamento; b) ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, le operazioni di leasing finanziario costituiscono indebitamento; c) per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come previsto dal SEC 95, dallo IAS 17 e dalla giurisprudenza consolidata, il leasing finanziario ed i contratti assimilati costituiscono debito che finanzia l’investimento; d) il leasing finanziario e le operazioni assimilate, sono registrate con le medesime scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da debito, secondo il c.d. metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l’ente si sta indebitando per acquisire un bene».
I magistrati contabili (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n.36 depositata in data 01/03/2017) intendono, invece, dare nuovo valore ai contenuti delle conclusioni della Sezione delle Autonomie, a fronte delle chiare indicazioni europee che hanno imposto agli Stati membri la contabilizzazione fuori bilancio delle operazioni di partenariato pubblico privato, in presenza dei rischi (costruzione, domanda o disponibilità) trasferiti all’operatore secondo la declinazione Eurostat 11/02/2004 recepite ne nuovo codice degli appalti che per tale verso ha seguito le citate indicazioni sovrannazionali.

Continua a leggere l’articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA