Anci Risponde – Corretto accantonamento

L’Anci Risponde al quesito posto da un Comune sul corretto accantonamento in sede di consuntivo nel caso in cui si chiude il bilancio con un avanzo di amministrazione.

Domanda:

Tenendo conto di quanto previsto dal D.L. n. 78/2015 art. 2 comma 6*, si chiede di sapere se un ente che chiude con avanzo di amministrazione di euro 300.000, ha un fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 400.00 e un fondo per la restituzione della quota capitale mutui D.L. 35/2015 pari a 350.000, possa accantonare in sede di consuntivo anno 2015 solamente euro 400.000 come fondo crediti dubbia esigibiltà e non deve accantonare anche ulteriori 350.000 come fondo per la quota capitale mutui dl 35/2015.

Risposta:

Si riporta di seguito una parte dell’esaustivo comunicato della Fondazione ANCI (IFEL) del 15/07/2015 sulla problematica oggetto del quesito e riferita alla risposta fornita da Arconet.

“L’articolo 2, comma 6, del DL 19 giugno 2015, n. 78, prevede solo che il Fondo DL 35 “si trasforma” in FCDE ma, l’utilizzo del FCDE non può avere effetto retroattivo, ed essere riferito alla data del 1° gennaio 2015. Nella risposta al quesito si chiarisce, altresì, che la norma può comportare un effetto di riduzione del disavanzo, nel caso e con riferimento all’ esercizio in cui sarà effettuata la verifica di congruità dell’FCDE nel risultato di amministrazione (a partire dal rendiconto 2015). Resta salva la possibilità di destinare una quota del risultato di amministrazione, liberato a seguito della verifica di congruità, al FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2016, in attuazione del principio 9.2 della competenza finanziaria potenziata, il quale prevede: “Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce”.
La restante quota del risultato liberato dall’FCDE riduce il disavanzo di amministrazione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. La Commissione, quindi, riconosce ampia autonomia agli enti nell’utilizzo dell’anticipazione della liquidità, salvaguardando il principio in base al quale tali risorse non possono essere direttamente finalizzate a finanziare nuova spesa.” Alla luce del commento riportato e verificata la congruità del FCDE appare possibile l’”utilizzazione” dello stesso come fondo rimborso quota dl 35/2013, nel presupposto che utilizzare il vincolo dell’anticipazione di liquidità per l’accantonamento al fondo crediti equivale a liberare risorse solo e nella misura in cui i residui attivi sono incassati o cancellati per accertata inesigibilità.

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* L’articolo 2, comma 6 del Decreto Legge n. 78/2015 chiarisce il corretto utilizzo delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti ad opera del decreto legge n. 35/2013 e del successivo decreto legge n. 66/2014. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità destinate ad per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 1 del Decreto Legge n. 35/2013 utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

 

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Bologna, 31 ottobre 2017

Docenti:
Luigi Lovecchio, Dottore commercialista. Componente del Comitato scientifico della Rivista “Finanza e Tributi locali”. Autore di pubblicazioni in materia

Pasquale Mirto, Dirigente Settore Entrate di Unione di Comuni. Componente del Comitato scientifico della Rivista “Finanza e Tributi locali”. Autore di pubblicazioni in materia

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