La riclassificazione dei giudici contabili sull’errato calcolo del FCDE

Approfondimento di V. Giannotti

I giudici contabili, a seguito della verifica dei dati del riaccertamento straordinario dei residui per il passaggio alla contabilità armonizzata di un Comune, hanno riscontrato un errato calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, qualificando l’errata quantificazione quale grave irregolarità contabile ai sensi dell’art.148-bis TUEL, con obbligo di correzione dei dati ricalcolati.

LE OPERAZIONI CONDOTTE DAL COMUNE

Il Comune, nelle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui riferite alla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di determinazione la quota da accantonare al fondo, invece di scegliere fra le diverse metodologie indicate nel principio contabile, ha provveduto ad effettuare il computo utilizzando tutte le metodologie di calcolo illustrate nel punto 3.3 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, indicando poi, come somma congrua da accantonare, la media dei risultati ottenuti. In altri termini, il citato comune ha effettuato sia il calcolo della media semplice dei rapporti annui, sia quello della media ponderata delle somme di incassi in conto residui di ciascun anno rispetto alla sommatoria dei residui attivi all’inizio di ciascun anno che della media ponderata del rapporto fra incassi in conto residui e i residui attivi all’inizio di ciascun anno del quinquennio.

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