Le condizioni da parte degli enti locali alla partecipazione alle fondazioni

Approfondimento di V. Giannotti

Il problema sollevato da un comune riguarda la possibilità di mantenere in vita una fondazione le cui finalità sociali sono di particolare interesse dell’ente locale, le cui funzioni, tuttavia, non rientrerebbero tra quelle fondamentali (istruzione universitaria, organizzazione di master, stages ed iniziative formative, scuola di musica, ecc.). La richiesta, pertanto, è rivolta a conoscere se tale fondazione possa realizzare il proprio equilibrio economico basandosi essenzialmente sulla contribuzione annuale versata dall’ente locale.

La risposta dei giudici contabili

Secondo il Collegio contabile adito, va rilevato, in via preliminare, come la fondazione costituisce un’istituzione di diritto privato originata da un atto unilaterale con il quale il fondatore (o una pluralità di atti unilaterali nel caso di co-fondatori) si spoglia di (un complesso di) beni imprimendo al patrimonio trasferito uno scopo, non lucrativo, e definisce le modalità organizzative per raggiungerlo.

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