La specifica professionalità richiesta al responsabile finanziario secondo i giudici contabili

Approfondimento di V. Giannotti

I giudici contabili (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata) nell’analisi della verifica della stabilizzazione di un segretario comunale in disponibilità nel ruolo del responsabile del servizio finanziario successivamente resosi vacante, affronta in modo dettagliato la specificità e l’evoluzione nel tempo della figura del responsabile finanziario cui va collegata la scelta da parte dell’ente locale che voglia coprire il citato posto resosi vacante con la migliore professionalità disponibile.

L’evoluzione della figura del responsabile finanziario

Evidenzia il Collegio contabile lucano come al fine di comprendere nella sua giusta dimensione il ruolo del responsabile dell’ufficio finanziario sia necessario tenere conto della sua evoluzione istituzionale fino a qualificare oggi la citata figura come struttura, nel contesto organizzativo di qualsiasi Ente Locale, chiamata a svolgere una serie sempre più qualificata di compiti a supporto dell’attività degli altri uffici in cui l’Ente risulta articolato.
Fino agli inizia degli anni 90 la figura di struttura che ha avuto un ruolo dominante sia stata quella della gestione delle risorse umane. Successivamente al d.lgs.29/93 la struttura a carattere dominante è diventato l’ufficio che si occupa della elaborazione del bilancio, della relativa gestione, della rendicontazione delle entrate e delle spese.  Agli inizi degli anni 2000 alle attività dell’ufficio di ragioneria di un Comune era fondamentalmente assegnato su un ruolo “passivo”, dimenticando – a volte, se non sistematicamente – come i principi contabili più comuni (quello della veridicità, quello dell’attendibilità, quello della prudenza …) si sarebbero dovuti tradurre nella elaborazione fattuale dei documenti contabili, in particolar modo di quelli di previsione, sia annuale che pluriennale. Dal 2003 (subito dopo la legge n.131/2003) il Parlamento sposta l’attenzione sulla verifica della “sana gestione finanziaria” dei documenti di bilancio mediante affiancamento di un persistente controllo sull’effettivo perseguimento – da parte delle burocrazie – degli obiettivi posti da leggi nazionali e/o regionali di principio o di programma. Nel 2006 (legge n.266/2005) le attività degli uffici di ragioneria degli Enti Locali, si arricchiscono di una ulteriore incombenza (dovere d’ufficio); quella di dover svolgere il compito di reali scrittori degli Organi di revisione economico-finanziaria, dovendo compilare, in ogni sua parte, uno specifico questionario di controllo, all’inizio e a conclusione del ciclo annuale di bilancio, tanto che la Corte dei conti, nelle sue articolazioni periferiche, si rende conto ben presto di non poter contare sulla professionalità degli Organi di revisione amministrativo-contabile, ma solo sul sistema degli Uffici di ragioneria. In altri termini, il contraddittorio sostanziale si è venuto ad instaurare con gli uffici di ragioneria in quanto tali apparati detengono le informazioni necessarie, a supporto dello specifico controllo di natura finanziaria che la Corte stessa è chiamata a svolgere. A tal fine, per poter potenziare le attività qualificate degli organi di revisione contabile, sono state intraprese azioni specifiche di potenziamento delle loro conoscenze e, dall’altro lato, è stata rafforzata il loro grado di indipendenza.
In considerazione dell’importanza strategica, anche ai fini di un ausilio sostanziale, gli organi politici con il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, pongono come prioritaria la scelta del responsabile finanziario. Al responsabile finanziario è, inoltre, richiesto per la sua competenza specifica nei conti dell’ente di verificare il corretto funzionamento delle strutture, l’eliminazione di duplicazioni di attività interne, la esplicitazione dei costi standard per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi offerti dall’ente locale ai propri cittadini.

Il cambiamento richiesto al responsabile finanziario

Proprio a fronte delle specifiche competenze richieste al responsabile dei servizi finanziari, il Collegio contabile lucano indica alcuni principi agli organi di governo territoriale ed in particolare:
a) ruolo di struttura permanente ed apicale in tutti gli enti locali anche in funzione dell’ampliamento della platea degli enti locali oggi soggetti al pareggio di bilancio;
b) specifici e necessari requisii di accesso sanciti da una laurea in economia aziendale;
c) l’informatizzazione evoluta dei sistemi contabili mediante volontà di procedere rapidamente alla modernizzazione degli uffici di ragioneria;
d) garantire l’indipendenza di tale figura professionale al fine di evitare che si consumino operazioni contabili poco corrette.
La stessa Corte dei conti, deve poter contare, a livello periferico, su Uffici di Ragioneria all’altezza dei compiti istituzionali da curare, in considerazione della specifica tecnicità delle leggi di riferimento che solo un personale particolarmente versato in tali ambiti può assicurare. Lo stesso Giudice delle leggi (Sent. N.274/2017) ha avuto modo di evidenziare come “Questa Corte non ignora la complessità tecnica delle regole di redazione dei bilanci degli enti territoriali e in particolare della redazione degli allegati schemi, caratte-rizzati da un alto grado di analiticità e, talvolta, da un rilevante deficit di chiarezza”, precisando successivamente che “È bene comunque ribadire, con particolare riguardo all’elevata tecnicità degli allegati di bilancio e al conseguente deficit in termini di chiarezza, che la loro sofisticata articolazione deve essere necessariamente compensata – nel testo della legge di approvazione del rendi-conto – da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge …”.

Conclusioni

Proprio in relazione alla specificità di tale figura professionale il modo migliore, secondo il Collegio contabile, di acquisirne la professionali non può che essere quello di una effettiva ed efficace selezione pubblica, che solo un concorso pubblico può assicurare il migliore dei candidati disponibili. Esprimendo per tale verso un significato negativo alla semplice mobilità volontaria, come oggi costruita dal legislatore, tesa più a soddisfare le esigenze del dipendente che non quelle della PA.

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