Anci Veneto presenta due emendamenti alla legge di stabilità

Con comunicato del 30/11/2015 ANCI Veneto rende noto che:

Anci Veneto ha presentato due emendamenti al disegno della Legge di Stabilità. La richiesta di modifica, depositata alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, riguarda, per il primo emendamento, i commi 410 e 411 dell’art. 1 e, per il secondo, il comma 427 sempre all’art.1. Gli emendamenti riguardano le disposizioni che consentono agli enti locali d’investire la liquidità di cassa, superando i precedenti vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Anci Veneto chiede l’introduzione di un sistema più coerente con la posizione di quei Comuni che, come la maggior parte di quelli veneti, non solo sono scarsamente indebitati e hanno avanzi molto alti, ma possiedono fondi molto contenuti di accantonamento per crediti difficilmente esigibili.

Al momento, infatti, il meccanismo che libera gli avanzi di bilancio dei Comuni dal patto di stabilità favorisce i Comuni che hanno un elevato fondo crediti dubbia esigibilità.

«Nella nostra regione potrebbero essere sbloccati almeno una parte dei 600 milioni di euro che i nostri Comuni hanno in cassa. Questa somma darebbe una forte propulsione al sistema economico dei territori che i nostri sindaci amministrano – dichiara Maria Rosa Pavanello, presidente di Anci Veneto -. La modifica delle regole del patto di stabilità è positivo, ma per il 2016, per i comuni veneti si riscontrano vantaggi in dimensione limitata. È necessario che tutti i parlamentari regionali, a cui abbiamo spiegato il valore di questi emendamenti, a prescindere dall’orientamento politico, sostengano l’obbiettivo di ottenere misure eque per tutte le tipologie di Comuni».

ANCI Veneto conferma che gli emendamenti sono stati inviati all’attenzione di tutti i senatori, sottosegretari e deputati, di tutti i partiti politici.

«Mettiamo in evidenza – dichiara Elisa Venturini, vicepresidente di Anci Veneto – che gli emendamenti sono stati condivisi da tutto il direttivo di ANCI Veneto, rappresentante delle varie realtà politiche, perché la nostra associazione difende gli interessi di tutti i comuni veneti, portando ai tavoli nazionali le loro esigenze con un approccio di totale trasversalità».

n. 1)

EMENDAMENTO ALL’ART. 1, COMMA 410 – 411 DEL DDL LEGGE DI STABILITA’ 2016

 

All’art. 1, comma 410, del DDL legge stabilità 2016, alla fine aggiungere  “nonché l’avanzo di amministrazione disponibile e la parte destinata ad investimenti, risultanti dal rendiconto dell’anno 2015 se di importo complessivo inferiore al fondo di cassa al 31/12/15

 

All’art. 1, comma 411, del DDL legge stabilità 2016, sostituire il periodo: “A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.”

con il seguente:

A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l’ammontare dell’avanzo di amministrazione disponibile e la parte destinata ad investimenti dell’anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l’utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l’approvazione del rendiconto”.

 

MOTIVAZIONI

 

Il presente emendamento intende semplificare la norma introducendo un meccanismo più coerente con la finalità di attivare nuovi investimenti già nel corso del 2016 negli enti che effettivamente dispongono di proprie risorse finanziarie libere allo scopo.

 

Per fare questo risulta più chiaro e trasparente collegare direttamente nel saldo di competenza valido per l’anno 2016, da un lato, gli avanzi di amministrazione certi liberi e veritieri e, dall’altro, le opere pubbliche immediatamente attivabili che possono essere inserite nel piano triennale dei lavori pubblici e quindi anche nel bilancio di previsione dell’anno 2016. Si propone di togliere solo per il 2016 in quanto molti investimenti hanno una programmazione pluriennale e quindi mantenere il riferimento potrebbe impedire la loro attivazione nel 2016.

 

Il meccanismo che si propone va a sostituire la possibilità di attivare investimenti in relazione all’ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per due motivi ulteriori:

1) premiare gli enti virtuosi che generalmente rilevano gli avanzi di amministrazione maggiori ed i livelli di FCDE più bassi;

2) eliminare situazioni paradossali ovvero enti con grandi avanzi di amministrazione, non utilizzabili perché il FCDE è basso ed enti con grandi potenzialità di investimento perché il FCDE è alto, ma senza avanzi di amministrazione da utilizzare.

 

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELL’EMENDAMENTO

 

Legenda:

 

AA = avanzo di amministrazione disponibile o “libero” (che può essere “applicato” al bilancio di previsione tramite variazione di bilancio, una volta approvato il rendiconto con delibera consiliare da effettuarsi entro aprile dell’anno successivo)

 

FCDE = fondo crediti di dubbia esigibilità (che costituisce a tutti gli effetti una spesa corrente del bilancio preventivo, ma che, nel meccanismo del nuovo saldo ex attuale comma 409  L. stabilità,

è detratto, quindi costituisce, di fatto, “spazio” per fare ulteriori spese finanziate con AA o con nuovi mutui.

 

Attenzione: si fa riferimento all’AA dell’anno 2015!  Non si prende qui in considerazione l’AA dell’anno 2014, in quanto l’esercizio è quasi terminato e c’era comunque la possibilità di utilizzarlo al di fuori del nuovo saldo ex attuale comma 409  L. stabilità.

 

Esempio 1 – (ente virtuoso)

(n.b. a parità di altre condizioni: indebitamento, ente non in dissesto né in disavanzo ecc.)

 

a) Meccanismo attuale:

    Ente con AA anno 2015  € 100, soldi in cassa, FCDE  € 10.

    In tale situazione l’AA realmente utilizzabile è solo € 10!

b) Emendamento proposto:

    L’AA utilizzabile è  €100.

 

Esempio 2 – (ente NON virtuoso, ma con soldi in cassa)

(n.b. a parità di altre condizioni: indebitamento, ente non in dissesto né in disavanzo ecc.)

 

a) Meccanismo attuale:

    Ente con AA anno 2015  € 100, soldi in cassa, FCDE  € 1.000.

    L’AA utilizzabile è € 100, perché il FCDE è maggiore!

b) Emendamento proposto:

    L’AA utilizzabile è  €100; quindi non c’è alcuna penalizzazione.

 

Esempio 3 – (ente NON virtuoso, SENZA soldi in cassa)

(n.b. a parità di altre condizioni: indebitamento, ente non in dissesto né in disavanzo ecc.)

 

a) Meccanismo attuale:

    Ente con AA anno 2015  € 100, soldi in cassa € 50, FCDE  € 1.000.

    L’AA utilizzabile è € 100, perché il FCDE è maggiore!

b) Emendamento proposto:

    L’AA utilizzabile è solo € 50, pari al fondo di cassa!

  

2)

    EMENDAMENTO ALL’ART. 1, COMMA 427 DEL DDL LEGGE DI STABILITA’ 2016

Dopo le parole “proporzionale agli spazi finanziari richiesti.” Inserire: “Gli spazi finanziari resi disponibili sono prioritariamente attribuiti agli enti che hanno fatto richiesta ed in proporzione all’avanzo di amministrazione libero e destinato agli investimenti, risultante dall’approvazione del rendiconto dell’anno 2015, sempreché tale somma sia inferiore al saldo di cassa positivo risultante al 31/12/15.”

    

MOTIVAZIONI

 

Si intende affinare il meccanismo di ridistribuzione degli spazi finanziari creatisi dall’applicazione del nuovo saldo di competenza di cui al comma 409, privilegiando gli Enti che dispongono di avanzi di amministrazione veritieri (ovvero di risorse finanziarie disponibili e di immediata applicazione), derivanti dall’approvazione del rendiconto dell’anno 2015 che deve essere approvato entro aprile 2016.

   

 

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