Il Commento – Bilancio di assestamento. L’importanza dell’aggiornamento degli stanziamenti del 2016

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 23/11/2015)

L’importanza dell’assestamento del bilancio di previsione, da approvarsi entro il 30 novembre 2015, riguarda in modo particolare anche le previsione per l’anno 2016. Il Ministero dell’Interno, con proprio Decreto 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 31 ottobre 2015), ha prorogato l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016, ciò comporterà, per gli enti locali che ne decidano l’approvazione in tali termini dilazionati, la gestione dell’esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio, i nuovi principi contabili non prevedono più la possibilità della gestione in dodicesimi sugli importi relativi alle spese del bilancio assestato 2015, quanto l’obbligatoria gestione in dodicesimi del bilancio del 2016, nei valori definiti con l’assestamento del bilancio 2015. Di qui la necessità di porre particolare attenzione ai valori inseriti nell’esercizio 2016 apportando le necessarie variazioni. Sul punto l’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 prevede, infatti, che “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9”.
Il problema delle spese, tuttavia, è direttamente collegato alla corretta stima delle entrate che l’ente locale prevede di realizzare nell’anno 2016, anche in considerazione della legge di stabilità 2016, anche se non ancora formalmente approvata dal Parlamento. Attualmente, tuttavia, il Senato ha approvato il maxiemendamento, con alcune variazioni rispetto alle previsioni del ddl Stabilità approvato dal Governo in data 15 ottobre 2015. Vediamo da vicino gli importi delle entrate che possono incidere sulla corretta previsione delle spese, nonché delle altre poste da considerare.

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