Il Commento – La Cassazione si pronuncia sul licenziamento per false attestazioni di presenza

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 10/11/2015)

A seguito degli recenti avvenimenti sulle false o fraudolente timbrature dei dipendenti pubblici, è intervenuta la Corte di Cassazione chiamata a risolvere la legittimità di un licenziamento intimato ad un dipendente per aver effettuato con intenti fraudolenti, per sé o per altri, irregolare scritturazione o timbratura di schede o alterazione di sistemi aziendali di controllo delle presenze e delle trasferte. Benché l’intervento dei giudici di Palazzo Cavour, nel caso concreto, sia indirizzato ad un dipendente di una società privata, il sistema previsto dall’attuale legislazione per i dipendenti pubblici, come rafforzato dai contenuti della legge Brunetta, è perfino maggiormente restrittivo, affiancando alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, una forma tipizzata di reato con l’aggiunta di una multa oltre al danno all’immagine cagionato all’ente pubblico. Nel caso specifico, uno dei problemi sollevati nella sentenza riguardava anche la legittimità dell’inizio del procedimento disciplinare espulsivo in quanto avvenuto con circa sei mesi di ritardo dai fatti contestati. Qui di seguito le motivazioni della Corte di Cassazione, contenute nella sentenza 05/11/2015 n.22625.

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