Gli enti in dissesto e il mancato rispetto dei tempi di pagamento. Sanzione irrazionale?

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 27/10/2015)

Le disposizioni inserite nel d.l. n. 66/2014 prevedono, accanto a un termine “privatistico” di scadenza del credito (quello disciplinato dall’art. 4 del d.lgs n. 231/2002 ai fini della decorrenza degli interessi moratori), un ulteriore termine “pubblicistico” (riferito alla media dei pagamenti per ogni singolo anno e non a ogni singolo atto liquidatorio) di ulteriori 60 (90 per l’anno 2014) giorni, finalizzato a prevedere poi, in carico agli enti morosi, conseguenze pregiudizievoli sulle facoltà assunzionali o, comunque, di instaurazione di rapporti di collaborazione. Il problema si pone per gli enti in dissesto, la cui normativa prevede la sterilizzazione di tutte le pretese creditorie, con la conseguenza di una non compatibile ulteriore sanzione relativa al divieto di assunzioni a qualsiasi titolo. I giudici contabili abruzzesi, dopo aver evidenziato la compatibilità della normativa, precisano come il legislatore, attraverso il d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2015, n. 125, ne abbia mitigato gli effetti consentendo, in deroga, l’acquisizione del solo personale eccedentario di area vasta. Tali sono le conclusioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione 16/09/2015, n.245.

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