Armonizzazione contabile – La corretta utilizzazione dell’avanzo di amministrazione

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 21/9/2015)

La richiesta di un Comune, in situazione di urgenza nell’attivazione della costruzione di loculi cimiteriali, interroga la Corte territoriale al fine di conoscere se l’avanzo di amministrazione disponibile, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, possa essere utilizzato per l’investimento richiesto alla costruzione dei loculi necessari. Sulla questione è intervenuta, con proprio parere, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione 11/09/2015 n.281.

LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA
Prima di entrare nel merito del quesito, il Collegio contabile precisa quanto segue in merito ad un ente non in sperimentazione:

  • Nel 2015 gli enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dalla contabilità armonizzata, cui è attribuita funzione conoscitiva;
  • Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzato ria;
  • Nel 2015, come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale;
  • In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2015, gli enti non in sperimentazione applicano la relativa disciplina vigente nel 2014.

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