ANCI risponde – La procedura abilitativa semplificata

L’ANCI risponde inserisce la risposta al seguente quesito posto da un Comune.

DOMANDA:

Qual è la corretta cifra da indicare sul verbale di contestazione, a titolo di pagamento in misura ridotta, per la violazione del terzo comma dell’art. 44 del D.Lgs. 28/2011 e qual è l’autorità amministrativa competente alla ricezione del rapporto ed ancora a chi spettano le somme?

RISPOSTA:

Va premesso che dalle notizie riferite dovrebbe trattarsi di intervento non ricadente nel regime di edilizia libera di cui all’art. 11, comma 3, D.lgs 30/05/2008, n. 115 e all’art. 6 DPR 6 giugno 2001, n. 380 e paragrafi 11 e 12 Linee Guida (DM 10/09/2010) e in quello dell’autorizzazione unica di cui all’art. 5 del D. lgs. 28 marzo 2011, n. 71. Ciò premesso si osserva che il comma 3 dell’art. 44 del D.Lgs. n. 28/2001 prevede che “Fatto salvo l’obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l’autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2”. Il precedente art. 6 disciplina la cd. PAS (procedura abilitativa semplificata) la quale prevede un particolare procedimento (che sostituisce la DIA e la SCIA) nell’ambito del quale è stabilita la competenza del Comune come soggetto che valuta la effettiva sussistenza delle condizioni previste ex lege in presenza delle quali risulta ammissibile tale forma semplificata di autorizzazione che riguarda essenzialmente la conformità urbanistica dell’intervento richiesto (il comma 2 di tale articolo prevede infatti che “Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”). Pertanto considerata la competenza del Comune al riguardo vertendosi in materia urbanistica, si è dell’avviso che l’applicazione delle sanzioni per violazioni attinenti a tale materia sia di competenza dello stesso Comune che è il soggetto istituzionalmente competente nella materia stessa. Quanto all’importo concreto da applicare come sanzione, non è possibile indicarlo preventivamente poiché esso dipende dal conteggio da effettuare in base ai criteri previsti al citato comma 6 dovendo essere pari ad un terzo dei valori minimo e massimo indicati al precedenti commi 1 o 2 e comunque non inferiore a 300 euro (a seconda del tipo di intervento se relativo ad impianti termici o meno ed al tipo di violazione riscontrata, in ragione della parte non autorizzata dell’impianto).

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