Il danno erariale in caso di elezioni illegittime

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 9/9/2015)

Il caso riguarda le elezioni effettuate in Comune dove a seguito dell’elezione di un suo dipendente non era stata rilevata la causa di ineleggibilità prevista dall’articolo 60, 1° comma, n. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del T.U.E.L., per non aver lo stesso richiesto di essere collocato in aspettativa non retribuita entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature. A seguito della sua elezione il Consiglio Comunale aveva proceduto alla convalida della nomina del Sindaco. Nella fase successiva,  il Ministero dell’Interno, allo scopo informato dalla Prefetto, con specifica nota ha precisato che “Dagli atti prodotti risulta che il suddetto amministratore è dipendente del Comune ove esercita il proprio mandato e che solo in data 18 aprile (cioè due giorni oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature) ha chiesto di essere collocato in aspettativa non retribuita, ai sensi del comma 3 del citato art. 60, a nulla rilevando che nell’istanza si richiedesse il suddetto collocamento con decorrenza dal 1° aprile, in quanto il provvedimento di concessione dell’aspettativa, avendo natura costitutiva, non può avere efficacia retroattiva. Se da un lato è vero che la brevità del ritardo rende circoscritti il potenziale inquinamento della campagna elettorale e l’alterazione della par condicio tra i candidati, dall’altro non può tuttavia sottacersi che la giurisprudenza in materia è costante nel ritenere perentorio il termine in questione. In più occasioni, infatti, è stata dichiarata l’ineleggibilità perfino in casi in cui l’amministratore si era dimesso o aveva chiesto il collocamento in aspettativa prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature, considerato che l’istanza del dipendente ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione, secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 60, e che la candidatura era stata presentata prima della scadenza di tale termine (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2195, nonché Tribunale di Larino, 25 agosto 2009, n. 392)”.

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