Gli enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis del Dlgs 267/2000) e che hanno ottenuto l’anticipazione da parte della Cdp il legislatore concede 60 giorni anziché 30 dalla concessione, per modificare il piano di riequilibrio.
Sempre in tema di procedura anti-dissesto prevista dal decreto legge 174/2012, è cancellata la sottocommissione del Viminale, interna alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, composta da rappresentanti dei ministeri dell’Interno, del Tesoro e di Anci. I compiti di istruttoria sul piano restano esclusivamente in capo al ministero dell’Interno.
In tema di dissesto una nuova norma (articolo 250, comma 1 del Dlgs 267/2000) prevede che nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell’esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora deliberato il bilancio di previsione, o sia adottata nell’esercizio successivo, il consiglio dell’ente locale presenti una ipotesi di bilancio che garantisca l’effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio. L’ipotesi va presentata per l’approvazione al ministero dell’Interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione.
Infine, in tema di vincoli di spesa arriva la norma di interpretazione autentica per il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso (articolo 12, comma 1-quater, del Dl 98/2011) per cui esso non si applica: alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità; alle permute a parità di prezzo; alle operazioni di acquisto programmate da delibere di Consiglio assunte prima del 31 dicembre 2012 che individuano con esattezza i compendi immobiliari e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.
Anche negli anni 2013 e 2014 i Comuni potranno poi continuare a destinare alle spese correnti i proventi dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni. È stata infatti estesa fino al 2014 la disciplina derogatoria in base alla quale, dal 2008 al 2012, è stato possibile destinare fino al 50% degli oneri alla spesa corrente e un ulteriore 25% alle manutenzioni ordinarie del verde, delle strade e del patrimonio comunale (si veda Il Sole 24 del 1 giugno).
Gli enti locali possono chiedere di escludere dal Patto di stabilità interno per l’anno 2013 anche i debiti di parte capitale riconosciuti alla fine del 2012 oppure che avevano i requisiti per il riconoscimento ai sensi della normativa sui debiti fuori bilancio (articolo 194 del Dlgs 267/2000), requisiti che sono certezza, liquidità e esigibilità dell’obbligazione. Per gli enti inadempienti al Patto per il 2012, che non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica per il pagamento dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili a fine dicembre 2012, non si applica la sanzione relativa al taglio delle risorse statali per la parte imputabile ai suddetti pagamenti.
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