Obbligo di piano dei pagamenti

Il Sole 24 Ore
12 Giugno 2013
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Le Regioni possono effettuare i pagamenti (a seguito delle erogazioni) solo dopo aver posto in essere una serie di adempimenti, sostanzialmente strumentali a individuare efficaci modalità di reperimento (nel tempo) delle somme da restituire allo Stato.
Con legge regionale, dovranno essere individuate specifiche, idonee e congrue fonti di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi. Un articolato e completo piano di pagamento dei debiti – quelli per i quali è ammesso lo sblocco – dovrà essere predisposto dall’ente, soprattutto per garantire (come richiesto dalla norma) che i debiti siano estinti immediatamente all’atto dell’erogazione. A tutela di ciò, il responsabile finanziario – o, come specificato in sede referente, altra persona formalmente indicata dalla Regione – deve certificare l’avvenuto pagamento e l’effettuazione delle relative registrazioni contabili. In più, la norma istituisce un tavolo deputato alla verifica degli adempimenti da mettere in atto da parte delle Regioni per l’erogazione delle anticipazioni. Deve ritenersi che l’individuazione di tali forme di controllo contabile debba avvenire comunque nel rispetto delle procedure contabili della Regione, in particolare per le procedure finalizzate a individuare la copertura finanziaria riferita ai propri bilanci, annuali e pluriennali.
Le Regioni devono impiegare le risorse ricevute, per almeno due terzi, verso il soddisfacimento dei debiti (residui passivi) nei confronti degli enti locali. Possono essere liquidati anche i residui colpiti da perenzione amministrativa, purché iscritti a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Questi ultimi, a loro volta, dovranno utilizzare le risorse così liberate «prioritariamente» per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012.
Una disposizione specifica sul pagamento dei residui passivi verso i Comuni è stata aggiunta in prima lettura alla Camera, con riferimento alla Regione Sicilia. Essa estende la disposizione (che definisce principio) anche alle somme da questa assegnate agli enti locali e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale. Infine, il terzo periodo del comma 6 – inserito in sede referente – stabilisce che il riparto dei pagamenti debba essere concertato da ciascuna Regione con le Anci e le Upi regionali.

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