La «Pa» deve indicare anche la data di pagamento

Il Sole 24 Ore
12 Giugno 2013
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L’articolo 7 del Dl 35 introduce disposizioni per assicurare l’integrale ricognizione e la certificazione delle somme dovute dalle Pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Tutto ciò al fine di garantire, per tali tipologie di debiti commerciali maturati al 31 dicembre 2012, la completa liquidazione.

La registrazione

Il comma 1 – modificato durante l’esame in sede referente – prevede che le amministrazioni pubbliche debitrici, ai fini della certificazione delle somme dovute, siano obbligate a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal ministero dell’Economia e delle finanze. La piattaforma diviene l’unico strumento col quale la certificazione dei crediti può essere effettuata.
A maggior ragione, la mancata registrazione – entro il 29 aprile 2013 – è rilevante, tra l’altro, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. D’ora innanzi – pur essendo sempre possibile ricorrere alla richiesta di certificazione delle somme dovute dalle Pubbliche amministrazioni – queste ultime devono comunicare, a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012.
Un obbligo, questo, che viene reso permanente dal comma 4-bis, aggiunto dalla Camera, e che riguarda tutte le pubbliche amministrazioni rientranti nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, oltre che le amministrazioni di cui al Dlgs 165/2001 e le Autorità indipendenti.
Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione dell’elenco equivale a certificazione del credito. Anche per questo, il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione è considerato rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

Le indicazioni per i pagamenti

Le pubbliche amministrazioni devono indicare – per parte dei debiti, ovvero per la totalità di essi – in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Questa – da apporre ora obbligatoriamente in sede di comunicazione – consentirà l’utilizzo pieno non solo della norma contenuta nell’articolo 28-quater del Dpr 602/73 (sulla compensazione dei crediti certificati con le somme iscritte a ruolo) ma anche del successivo 28- quinquies (introdotto proprio dal Dl 35/13, per consentire le compensazioni dei medesimi crediti anche con somme dovute a seguito dell’utilizzo degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario).

La richiesta di integrazioni

In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell’amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all’amministrazione di correggere o integrare la comunicazione dell’elenco dei debiti. Sempre le pubbliche amministrazioni devono registrare, sulla piattaforma elettronica, i dati dei singoli pagamenti effettuati. La pubblicazione dei dati relativi all’andamento dei pagamenti dei debiti deve essere – poi – effettuata nel sito istituzionale del ministero dell’Economia e delle finanze. Le comunicazioni al Mef Entro il 15 settembre 2013, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell’Abi, devono legge di stabilità 2014 potrà autorizzare il pagamento mediante l’assegnazione di titoli di Stato.
Infine, alla Nota di aggiornamento del Documento economico finanziario 2013 deve essere allegata una relazione, che dia conto dello stato di attuazione del Dl 35/2013. Essa deve indicare le iniziative eventualmente necessarie, da assumersi anche con la legge di stabilità per il 2014, per il completamento del pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati alla data del 31 dicembre 2012, inclusi i debiti fuori bilancio per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.

 

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