I requisiti. Alla data di scadenza del termine utile per la presentazione, ovvero trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale (termine questo perentorio), l’avviso rende noto che i soggetti richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 4 del citato dm 15/2/2012. In pratica, per i comuni fino a 5.000 abitanti (fascia 1 del dm) è necessaria l’iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l’aver già avanzato richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale e aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti ordini professionali. Per gli enti locali tra 5.000 e 15.000 abitanti (fascia 2), occorrerà l’iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali, l’aver già svolto un incarico di revisore per almeno tre anni e il conseguimento di almeno 15 crediti formativi. Per gli enti con maggiore dimensione (fascia 3) sono inseriti i richiedenti con almeno dieci anni di iscrizione, l’aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti, ciascuno per la durata di tre anni e il conseguimento di almeno 15 crediti formativi.
L’iter di presentazione. L’avviso specifica che le domande vanno presentate al dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale esclusivamente per via telematica, tramite apposito modello contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei requisiti. A tal fine, sul sito www.finanzalocale.interno.it, sarà attivato il link «elenco revisori enti locali». Al termine della compilazione, sarà generato un file che il richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere alla casella di posta elettronica certificata indicata al momento dell’accesso nel portale. Al fine di supportare i richiedenti nella compilazione del modello, l’avviso rende noto che sul sito sopra indicato saranno messe a disposizione degli utenti, apposite istruzioni anche in forma audio-video. Nell’istanza, i richiedenti dovranno altresì autocertificare il possesso dei requisiti, fermo restando che il mininterno potrà esercitare i poteri di controllo sulla loro veridicità.
Precisazioni. Dall’elenco formato al termine della procedura, saranno estratti (a sorte) i nominativi dei revisori in fase di prima applicazione, ovvero sino al 28 febbraio 2013. Saranno nominati, per ciascun organo di revisione da rinnovare sia i soggetti designati che eventuali subentranti in ordine di estrazione. In breve, nel caso di organo di revisione collegiale i primi tre nominativi estratti saranno designati per la nomina e, in caso di rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico, subentreranno gli altri nominativi estratti in rigoroso ordine dal quarto sino al nono.
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