Conto incerto per i fabbricati con richiesta di «ruralità»

Il Sole 24 Ore
9 Marzo 2012
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Pagamenti Imu incerti per i contribuenti che hanno presentato domanda per il riconoscimento della ruralità degli immobili. Infatti l’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 70/2011 è stato abrogato, dal 1° gennaio 2012, dalla manovra salva-Italia (decreto legge 201/2011), fermi restando «gli effetti delle domande di variazione presentate». E l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 precisa, in modo analogo, che le domande presentate (e da presentare) «producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità».
Il problema è ora capire, in presenza di una domanda di variazione catastale, per esempio, dalla categoria D/8 alla categoria D/10, come debba essere corrisposta l’Imu a giugno, tenendo conto che gli effetti sono rilevanti non solo per il contribuente ma anche per lo Stato e il Comune. Considerando una rendita di 100mila euro (il grande capannone di una coop), se il contribuente può assumere in via provvisoria la categoria rurale, verserà una Imu di 12.600 euro (2 per mille), che andrà interamente al Comune; se, invece, dovrà utilizzare la categoria non rurale, verserà 47.880 euro (7,6 per mille) che andranno per metà anche allo Stato.
Gli effetti della presentazione della domanda erano disciplinati dall’articolo 7, comma 2-ter, del decreto legge 70/2011, che prevedeva la possibilità per il contribuente, se non fosse intervenuta la convalida della domanda di attribuzione della categoria rurale entro il 30 giugno 2012 (termine inizialmente fissato al 20 novembre 2011, prorogato dall’articolo 13, comma 21, del Dl 201/2011 ma abrogato in sede di conversione), di assumere in via provvisoria, per altri 12 mesi, l’avvenuta attribuzione della categoria rurale richiesta, salvo precisare che in caso di mancata convalida, il contribuente sarebbe stato tenuto a pagare le imposte non versate, gli interessi e le sanzioni in misura raddoppiata.
Ora manca qualsiasi termine di riferimento, non essendo previsto né un termine entro il quale l’agenzia del Territorio deve convalidare le domande di variazione né un termine entro il quale il contribuente può assumere in via provvisoria la categoria rurale. È solo stabilita l’emanazione di un decreto con cui il ministero dell’Economia deve stabilire le modalità per inserire negli atti catastali la sussistenza del requisito di ruralità.
L’aver previsto che restano salvi gli effetti delle domande di variazione presentate serve sicuramente a considerare legittimo il mancato versamento del saldo Ici 2011, per le domande di variazione già presentate nel 2011, ma non aiuta a orientare il contribuente per il versamento dell’Imu.
Il problema evidenziato impatta poi sulle stime sul gettito Imu fatte dai Comuni e dallo Stato, visto che riguarda fabbricati oggi iscritti in catasto in categoria non rurale e considerati nelle stime come paganti l’aliquota ordinaria. Considerando il numero delle domande presentate su un campione di comuni si stima che a livello nazionale il gettito Imu interessato, calcolato ad aliquota base 7,6 per mille sia di circa 1 miliardo, che con il passaggio all’aliquota rurale si ridurrà di oltre 730 milioni, compensati solo in minima parte dall’iscrizione in catasto dei fabbricati rurali oggi ancora iscritti al catasto terreni. Infine, a complicare il quadro per i Comuni manca ancora nell’Imu la disciplina relativa al rimborso della quota statale.

di Pasquale Mirto

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