Pareggio bilancio nella Carta, ok Camera

La Presse
1 Dicembre 2011
Modifica zoom
100%
La Camera ha dato il via libera al disegno di legge che inserisce il pareggio di bilancio nella Costituzione con 464 voti favorevoli e 11 astenuti. Il provvedimento passa ora in seconda lettura al Senato. Con l’approvazione dell’articolo 1 del disegno di legge che modifica l’articolo 81 della Costituzione si inserisce la cosiddetta “regola aurea” del pareggio di bilancio. Ecco il nuovo testo linceziato ieri dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio di Montecitorio: “Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, al fine di garantire la corretta disciplina di bilancio e attuare i principi previsti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al raggiungimento e al mantenimento dell’equilibrio economico. I saldi complessivi di bilancio sono definiti dal Governo e non possono essere oggetto di modifiche parlamentari”. I bilanci dello Stato, degli enti e di tutti gli altri enti compresi nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, si legge nel testo “si conformano, ordinariamente, al principio del pareggio strutturale di bilancio, da rispettare anche a consuntivo”. Le eccezioni “al principio ordinario del pareggio strutturale di bilancio possono essere introdotte, con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, per fare fronte a calamità naturali o a situazioni economiche e sociali straordinarie, comunque privilegiando le esigenze di intervento in conto capitale”.

Il nuovo testo limita però il ricorso all’indebitamento “che non può superare il 3 per cento in rapporto al prodotto interno lordo nominale, nonché il relativo piano di rientro, da completare entro i tre anni successivi. In caso di situazioni economiche e sociali straordinarie di particolare emergenza, con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, possono essere disposte deroghe al limite di cui al periodo precedente”. Inoltre i bilanci dello Stato, degli enti e di tutti gli altri enti compresi nell’ambito delle amministrazioni pubbliche “sono redatti in modo da garantirne la trasparenza e la conoscibilità nei riguardi dell’opinione pubblica in relazione alla natura, all’entità e alla destinazione delle entrate e delle spese annuali, pluriennali e permanenti, anche al fine di garantire il raggiungimento e il mantenimento della corretta disciplina di bilancio”. “La legge di contabilità – si legge infine – disciplina le modalità per la verifica del rispetto della regola a consuntivo e gli eventuali meccanismi sanzionatori in caso di violazione del principio. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi”.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento