L’ANCI Risponde al seguente quesito posto da un comune.
DOMANDA:
Il D.Lgs. n.156/2015, modificando l’art.11 dello Statuto dei diritti del contribuente, individua cinque tipologie di interpello: ordinario, qualificatorio, probatorio, anti abuso e disapplicativo disponendo che gli enti locali devono provvedere entro il 1° luglio 2016 ad adeguare i propri regolamenti. Si chiede cortesemente di sapere: a) se le tipologie di interpello probatorio, anti abuso e disapplicativo riguardano anche i tributi comunali o solo i tributi erariali; b) se il termine per l’adeguamento del regolamento comunale per la disciplina delle entrate (contenente anche la disciplina dell’interpello) è effettivamente il 1° luglio 2016 oppure se si deve provvedere entro il termine di approvazione del bilancio comunale (termine, quest’ultimo, da rispettare per l’adeguamento dei regolamenti tributari).
RISPOSTA:
Il nuovo articolo 11 dello Statuto del contribuente razionalizza le tipologie di interpello esistenti, sistematizzandole e raggruppandole in diverse categorie, di cui sono definiti esplicitamente i presupposti applicativi: • interpello “ordinario” e “qualificatorio” (articolo 11, comma 1, lettera a) • interpello “probatorio” (articolo 11, comma 1, lettera b) • interpello “anti abuso” (articolo 11, comma 1, lettera c), • interpello “disapplicativo” (articolo 11, comma 2). L’interpello ordinario ricalca quello già disciplinato dal vecchio testo dell’articolo 11, trattandosi di una richiesta volta a ottenere un parere quando sussistano obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione delle disposizioni tributarie, in relazione alla loro applicazione a casi concreti e personali. A questo modello generale, il legislatore delegato, sempre nel punto a), ha affiancato l’interpello “qualificatorio” in cui l’istanza del contribuente riguarda la corretta qualificazione della fattispecie quando, comunque, sussistono obiettive condizioni di incertezza alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. La seconda tipologia menzionata dal nuovo comma 1 dell’articolo 11 è definita dallo stesso legislatore interpello probatorio e si sostanzia in una richiesta tesa a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini dell’accesso a un determinato regime fiscale, azionabile, tuttavia, solo nei casi espressamente previsti (quelli, appunto, contenenti l’esplicito richiamo all’interpello di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11). In verità, non si tratta di una forma di interpello nuova, ma di una categoria ampia che ricomprende e abbraccia, sotto il cappello della formula utilizzata, tante figure già previste dal sistema, che vengono, in questo modo, ricondotte a unità. In questa categoria sono ricomprese ipotesi molto eterogenee, tra cui alcune a oggi classificate tra gli interpelli obbligatori, degradati perciò solo a facoltativi. Un’altra categoria di interpelli facoltativi è l’interpello anti- abuso – destinato ad assorbire le principali fattispecie ricomprese nel capo di applicazione dell’interpello antielusivo di cui all’articolo 21 della legge 413/1991 – che costituisce il nuovo strumento attraverso il quale il contribuente può chiedere all’amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto, ai sensi del nuovo articolo 10-bis dello Statuto. Il comma 2 dell’art. 11 prevede, altresì, l’interpello “disapplicativo”: mutuato dall’art. 37-bis, co. 8 del DPR n. 60071973, consente al contribuente di richiedere un parere all’Amministrazione in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. In questo caso, laddove l’Agenzia fornisca una risposta negativa all’istanza, il contribuente può fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione delle norme anche nelle successive fasi dell’accertamento e del contenzioso. In conclusione, ad un primo esame, sembrano applicabili ai tributi locali esclusivamente gli interpelli ordinari e qualificatori; le altre tipologie sembrano applicabili soltanto ai tributi erariali. In merito, si attende comunque una circolare dell’Agenzia delle Entrate. L’adeguamento dei regolamenti comunali relativamente agli interpelli potrà essere effettuato entro il 1° luglio 2016; la data di approvazione del bilancio, infatti, riguarda soltanto quelle modifiche suscettibili di incidere sul bilancio stesso e, pertanto, tale limitazione non si applica al caso in esame.
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