L’impugnazione dell’accertamento ne sana gli eventuali vizi di notifica

Con comunicato del 25/08/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

Tanto il vizio di nullità della notifica che quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti, ove l’atto abbia raggiunto lo scopo, ad esempio perché impugnato da parte dell’interessato.

Questo il principio ribadito dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 16610 del 7 agosto 2015.

 La vicenda di merito e il ricorso in Cassazione

Un contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria di prime cure di Taranto l’avviso di accertamento emesso dal locale ufficio delle imposte dirette.

La pronuncia, di parziale accoglimento, veniva confermata in secondo grado e, successivamente, dalla Commissione tributaria centrale (sezione di Bari, n. 590 del 6 maggio 2010).

Per quanto d’interesse in questa sede, la Ctc, così come il precedente collegio di merito, riteneva sanata, per raggiungimento dello scopo, la dedotta nullità dell’atto tributario.

 In sede di legittimità, la parte privata censurava la pronuncia della Commissione centrale, ribadendo che la notificazione dell’avviso fiscale doveva considerarsi inesistente: ciò in quanto, a dire del ricorrente, la formula “messo speciale dell’Ufficio di TA” utilizzata per la notifica non era sufficiente a identificare nell’ufficio delle imposte dirette di Taranto quello di provenienza del messo notificatore, così da non rendere comprensibile il collegamento tra il messo e l’ufficio finanziario.

 La pronuncia della Corte suprema

La Corte ha ritenuto infondato il riferito motivo di gravame, ribadendo preliminarmente il principio secondo il quale la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto di imposizione fiscale, con la conseguenza che la sua eventuale nullità è sanata, ai sensi dell’articolo 156, secondo comma, del codice di procedura civile, per effetto del raggiungimento dello scopo, “il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato (Cass. 5057/2015)”.

 Nella specie, precisa la Cassazione, non vi è alcuna inesistenza della notifica, considerato che “sussiste un evidente criterio di collegamento tra il messo notificatore (“messo speciale dell’Ufficio di TA”) e l’Ufficio delle II.DD. di Taranto”, fermo restando che, comunque, sia il vizio di nullità della notifica sia quello di inesistenza della stessa “sono irrilevanti, ove l’atto… abbia raggiunto lo scopo (Cass. 654/2014; Cass. 13852/2010)”.

 Osservazioni

Il terzo comma dell’articolo 156 cpc prevede che la nullità di un atto, per inosservanza di forme, non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

Trattasi del principio cosiddetto di “strumentalità” delle forme, in applicazione del quale la nullità (dell’atto o, per quanto d’interesse, della notifica) non discende di per sé dalla violazione della forma, ma dalle conseguenze che il vizio di forma comporta sull’idoneità dell’atto (della notifica) a raggiungere lo scopo cui è preordinato.

Poiché lo scopo della notificazione consiste nel portare a conoscenza del destinatario l’atto che lo riguarda, laddove, anche a fronte di un vizio dell’iter notificatorio, detto scopo sia stato comunque raggiunto (perché, ad esempio, l’interessato ha proposto ricorso avverso l’atto la cui notifica si assume viziata), il vizio stesso si considera sanato e non vi è motivo di ripetere la notifica, né tantomeno di annullare l’atto.

 Sul punto, costituisce oramai orientamento di legittimità consolidato, ribadito anche dalla pronuncia in esame, quello secondo il quale la validità dell’atto tributario dipende dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d’imposta e non dalla ritualità della sua notificazione.

Secondo la Cassazione, infatti, la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo tributario, “cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo, ad esempio per essere stato impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo” (tra le più recenti, cfr Cassazione 5057, 9036 e 9358, tutte del 2015).

 In proposito, nella sentenza 5057/2015, si legge che il raggiungimento dello scopo, consentendo la piena conoscenza dell’atto, “realizza il nucleo forte di tutela dell’esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall’ordinamento… senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l’ordinamento”.

 Pertanto, in coerenza con l’approccio “sostanzialistico” sposato dai giudici di nomofilachia, in caso di raggiungimento dello scopo, eventuali vizi della notifica – che possono essere utilmente fatti valere al fine di opporre l’intempestività dell’atto ovvero la tempestività della relativa impugnazione – di per sé stessi non ridondano in vizi dell’atto e non ne determinano l’illegittimità.

 La regola della sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, normativamente prevista in relazione agli atti processuali, è costantemente considerata applicabile anche ai vizi della notifica degli atti “sostanziali”, compresi gli atti tributari (tra le più recenti, cfr Cassazione 416, 1301, 2197, 8674 e 14536, tutte del 2015).

In alcune delle richiamate pronunce viene in particolare chiarito che, stante la riconducibilità della notificazione alla categoria delle condizioni di efficacia e non degli elementi costitutivi dell’atto tributario, la conseguenza è che, non soltanto il vizio di nullità, ma anche quello di giuridica inesistenza della notifica è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo.

 La sentenza in esame (16610/2015), dunque, ribadisce principi che possono dirsi consolidati e che – provenendo dal giudice istituzionalmente preposto ad assicurare, tra l’altro, l’uniforme interpretazione della norma (articolo 65 della legge sull’ordinamento giudiziario – regio decreto 12/1941) – sono destinati a orientare anche l’interpretazione delle Commissioni tributarie di merito.

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