L’ARAN con l’orientamento applicativo RAL_1794 del 07/10/2015 risponde alla seguente domanda:
A seguito del trasferimento ad un Comune di alcune particolari funzioni regionali, la Regione trasferisce per il disbrigo delle pratiche, annualmente, delle somme. Una parte di queste somme trasferite può essere riconosciuta come incentivo al personale che svolge queste funzioni?
Relativamente a tale problematica, si ritiene opportuno precisare preliminarmente che le fonti di alimentazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, sia di natura stabile che variabile, a parte gli incrementi disposti direttamente dal CCNL, sono solo quelle indicate, espressamente e tassativamente, nell’art.31, commi 2 e 3, del CCNL del 22.1.2004.
Nessuna delle suddette disposizioni legittima, espressamente o implicitamente, la contrattazione integrativa o l’ente (attraverso proprie decisioni e strumenti unilaterali) a prevedere che una quota delle risorse derivanti da proventi o da altri rimborsi comunque provenienti da altre amministrazioni possa essere destinata al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale.
Una modalità di finanziamento come quella da voi evidenziata potrebbe ammettersi solo in presenza, a monte, di una fonte legislativa, nazionale o regionale, che la legittima.
Si tratterebbe, infatti, di una ipotesi riconducibile alle previsioni dell’art.15, comma 1, lett. k), del CCNL dell’1.4.1999, che, come è noto, consente di far confluire tra quelle destinate alla contrattazione decentrata integrativa “le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale ……”
In proposito, comunque, la scrivente Agenzia ha sempre precisato nei propri orientamenti applicativi che, sulla base della specifica formulazione della clausola contrattuale, possono integrare le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione integrativa solo quelle risorse che particolari previsioni legislative destinano in modo specifico ed espresso all’incentivazione del personale, secondo le quantità e le modalità stabilite direttamente dalla legge ed a favore dei beneficiari indicati da quest’ultima.
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