Orientamenti applicativi ARAN – Malattia e turnazione.

22 Luglio 2015
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Con orientamento applicativo del 10/07/2015 RAL_1777_ l’ARAN risponde alla seguente domanda.

In presenza di una organizzazione del lavoro per turni, ove nell’ambito della medesima giornata, per una sola delle due fasce orarie previste, non fosse presente personale turnista (causa malattia, ferie, ecc.), il personale turnista dell’altra fascia oraria avrebbe comunque diritto all’indennità di turno pur non verificandosi un servizio di almeno 10 ore?

Relativamente a tale problematica, si ritiene necessario evidenziare che il requisito della “equilibrata distribuzione” attiene ai contenuti della turnazione come predisposta con riferimento alla posizione dei diversi lavoratori coinvolti nell’arco del mese considerato, nel senso sopra descritto.

Si tratta, quindi, di un requisito da verificare nel momento stesso in cui il datore di lavoro procede alla programmazione stessa dell’organizzazione del lavoro per turni in relazione all’arco temporale mensile di riferimento.

Conseguentemente, si ritiene che l’assenza, nel corso del mese, di un lavoratore (per una delle legittime fattispecie di assenza legittima dal lavoro, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ad esempio, ferie, malattia, permessi, ecc.), impiegato insieme ad altri in predefiniti turni di lavoro secondo la disciplina dell’art.22 del CCNL del 14.9.2000 (articolazione giornaliera avvicendata ed equilibrata, con effettiva rotazione del personale),  non incide sulla sussistenza del turno, non determina il venire meno delle condizioni e quindi non modifica sostanzialmente la condizione di “turnista” degli altri lavoratori.

Si pone, semmai, l’esigenza per l’ente, di individuare tempestivamente le soluzioni più idonee per la sostituzione del soggetto assente al fine di assicurare la continuità dei servizi.

Ai “turnisti” presenti, pertanto, nel medesimo arco temporale di riferimento continuerà ad essere erogata l’indennità stabilita dal comma 5 del citato art.22.

Anche al medesimo dipendente che si è assentato, sarà corrisposta l’indennità ma solo limitatamente ai giorni di effettiva presenza.  In proposito, infatti, si ricorda che l’art.22, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 stabilisce espressamente che l’indennità di turno può essere corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno. Pertanto, la suddetta indennità non può essere erogata in tutti i casi nei quali la prestazione lavorativa in turno venga a mancare qualunque ne sia la causa.

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