La Corte dei conti, sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 4 del 24/02/2015 aveva evidenziato una mancata previsione, da parte del legislatore, per gli enti in riequilibrio finanziario, in caso di ripiano del disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi e dalla prima quota di costituzione del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità.
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