Con comunicato del 25/03/2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica la risoluzione 25/3/2015, n. 3/DF avente ad oggetto “Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Modello di dichiarazione. Applicazione delle disposizioni concernenti l’approvazione del modello di dichiarazione relativo all’imposta municipale propria”. I contenuti:
Pervengono alla Scrivente numerosi quesiti nei quali si segnala che diversi comuni hanno emanato un apposito modello, valido nel proprio territorio, ai fini della dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI). Tale scelta costringerebbe i contribuenti, soprattutto quelli che hanno immobili dislocati in più comuni, a dover informarsi presso ciascun comune circa l’adozione di eventuali modelli di dichiarazione e, in caso positivo, ad adattare le proprie procedure in relazione alle varie modalità di compilazione richieste nei diversi modelli.
In tal modo sarebbe impossibile predisporre una procedura e un software unici per assolvere gli obblighi dichiarativi.
Pertanto, al fine di superare tale criticità, è stata rappresentata la necessità di poter disporre di un unico modello di dichiarazione valevole per l’intero territorio nazionale.
Al riguardo, esaminata la fattispecie, si ritiene che, dalla lettura delle norme che disciplinano la TASI, emerge che il modello di dichiarazione deve essere approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
In particolare, l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Attesa la stretta interconnessione tra i menzionati tributi, il Legislatore ha previsto alcune disposizioni comuni, tra le quali, per quanto qui di interesse, figurano quelle contenute nel successivo comma 684, in base al quale i soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Il successivo comma 685 dispone che la dichiarazione deve essere redatta “su modello messo a disposizione dal comune”. Si sottolinea che dalla semplice lettura della norma in questione, emerge che al comune è demandato esclusivamente l’onere di mettere a disposizione il modello ma non anche di predisporlo.
Tanto è vero ciò, che il successivo comma 687 stabilisce espressamente che “ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU”. A questo proposito, occorre ricordare che l’art. 13, comma 12-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che la dichiarazione IMU deve essere presentata “utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” il quale, a sua volta, stabilisce che “con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione…”.
Da tale ricostruzione normativa appare evidente che anche il modello di dichiarazione TASI, emanato secondo le anzidette modalità, deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale né si riscontrano all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la TASI, i quali, tra l’altro, confliggerebbero con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, già realizzati con l’IMU.
Si deve, infine, ricordare che la Scrivente, nelle FAQ del 3 giugno 2014, già si era espressa sull’argomento, precisando nelle risposte alle FAQ n. 20 e 21 relative agli alloggi sociali e agli immobili posseduti dai soggetti appartenenti alle Forze armate che, data la sostanziale identità delle informazioni richieste ai fini del controllo dell’esatto adempimento relativo ai tributi in oggetto “La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI”.
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