Con comunicato del 26/01/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:
I primi commi (da 1 a 8) individuano i soggetti ai quali, a livello centrale, sono assegnati i compiti di attuazione delle misure anticorruzione e della lotta all’illegalità nella Pubblica amministrazione.
In coerenza con l’iniziale previsione di una Autorità nazionale anticorruzione, il legislatore, al comma successivo, stabilisce che Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del Dlgs 150/2009) operi quale Autorità nazionale anticorruzione, per assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pa. In particolare, la Commissione:
- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali e internazionali competenti
- approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal dipartimento della Funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c)
- analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto. A livello periferico, spetta a ogni Amministrazione o Ente porre in atto, secondo le linee guida dettate dall’Autorità, i provvedimenti più efficienti ed efficaci a prevenire e contrastare la corruzione
- originariamente, poteva esprimere pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le Pa di cui all’articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico. Ora, in forza delle modiche apportate dal Dl 69/2013, la funzione consultiva è circoscritta alle seguenti ipotesi: esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del ministro per la Pa e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico
- esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni (articolo 53 del Dlgs 165/2001) allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione del comma 16-ter (incompatibilità lavorative per un triennio per i dipendenti cessati dal rapporto di pubblico impiego)
- esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle Pa e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste
- riferisce con una relazione al Parlamento entro ogni 31 dicembre sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella PA e sull’efficacia delle disposizioni.
Anac, per l’esercizio delle funzioni ispettive, ha la facoltà di richiedere notizie, informazioni, atti e documenti, ordinare l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza ovvero ordinare la rimozione di atti o comportamenti che contrastino con tali piani e regole. In tal caso, Anac e le Pa interessate danno notizia sui siti web istituzionali dei provvedimenti adottati e tempestiva comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al dipartimento della Funzione pubblica (Dfp).
Nel comma 4, è contenuta la disciplina sulle funzioni originariamente assegnate al Dfp (come accennato, ora trasferite ad Anac), in conformità alle linee adottate dal Comitato interministeriale, istituito e disciplinato dal presidente del Consiglio dei ministri. Esse consistono nel coordinare l’attuazione delle strategie di prevenzione e lotta alla corruzione, anche attraverso la predisposizione del Pna; promuovere e definire norme e metodologie comuni coerenti con gli orientamenti internazionali; predisporre modelli standard delle informazioni che ne consentano la gestione e analisi informatizzata; definire i criteri di rotazione dirigenziale in settori esposti alla corruzione e per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
Tra i soggetti che rivestono un ruolo primario nella lotta alla corruzione vi sono anche l’autorità di Governo nella provincia, e cioè il prefetto (comma 6) e la prefettura (commi 52 seguenti), in quest’ultimo caso in tema di comunicazione e informazione antimafia. Il prefetto, su richiesta, fornisce supporto tecnico e informativo agli enti locali per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, assicurandone la corrispondenza con le linee guida del Pna.
La Scuola nazionale dell’Amministrazione ha invece il compito di predisporre percorsi di formazione dei dipendenti alla legalità e all’etica morale, soprattutto di quei settori in cui il rischio di abusi è più elevato.
In un’ottica di supporto, le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono (comma 5) ad Anac:
- un piano di prevenzione della corruzione, che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio
- procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Sna, i dipendenti chiamati d operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57, in quanto di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le Pa di cui all’articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001 (comprese quindi anche quelle “non privatizzate”). Per regioni e province autonome, enti locali, nonché enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, sono previste intese in sede di Conferenza unificata per definire gli adempimenti volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge.
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