Dal servizio ANCI risponde è stata pubblicata la seguente risposta a seguito dei chiarimenti del MEF sullo Split Payment.
Domanda:
Questo Comune, come tutte le P.A., ai sensi delle innovazioni introdotte dalla Legge di stabilità 2015, si trova a dover affrontare dal 1° gennaio 2015 i problemi dello “split payment”. Con la presente si chiede di sapere:
Se il meccanismo del versamento dell’I.V.A. all’erario debba essere applicato dalla P.A. su tutte le fatture emesse dai creditori a far data dal 01/01/2015, o anche su quelle emesse nel 2014, ma acquisite al protocollo dell’Ente dal 01/01/2015;
Se per le fatture 2014 (emesse e/o acquisite al protocollo dell’Ente, a seconda della risposta al punto 1)) il meccanismo dello “split payment” debba applicarsi soltanto a quelle su cui sia espressamente riportata la dicitura “IVA ad esigibilità differita”, oppure su tutte, interpretando in tal senso l’art.6, comma 5, del D.P.R.633/1972.
Risposta:
Il comma 632 della L. 190/14 stabilisce che lo split payment si applica alle operazioni per le quali l’IVA risulta esigibile dal 1° gennaio 2015. Essendo i comuni annoverati tra le pubbliche amministrazioni per le quali l’IVA addebitata per rivalsa dai fornitori è, di regola, esigibile dal momento del pagamento (art. 6, c. 5, DPR 633/72), le fatture emesse (indipendentemente dalla data di ricezione o protocollazione da parte della PA) nel 2014 ma pagate nel 2015, in punto di diritto, dovrebbero sottostare allo split payment, con l’unica eccezione delle fatture emesse nel 2014 con IVA ad esigibilità immediata, vale a dire quelle per le quali il fornitore si è spogliato del differimento mediante opzione, facendo coincidere il momento dell’esigibilità con quello dell’effettuazione dell’operazione. Tuttavia, con comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio u.s., il MEF oltre a confermare l’imminente emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 629, lett. b), della legge di stabilità, dispone che il nuovo meccanismo (scissione dell’IVA dall’imponibile, la prima versata direttamente all’erario, il secondo pagato al fornitore) si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015. Ciò significa che, benché la legge faccia riferimento alle operazioni la cui imposta è esigibile dal 2015, le fatture del 2014 non ancora pagate al 31.12.2014 in ogni caso sono escluse dallo split payment.
PER APPROFONDIRE L’ARGOMENTO
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