Competenza e giurisdizione – riconoscimento di debiti fuori bilancio – deliberazione del consiglio comunale – controversia – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario
TAR MOLISE, SEZ. I – Sentenza 11 dicembre 2014, n. 690
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente a oggetto l’impugnazione di una deliberazione con la quale il consiglio comunale ha respinto l’istanza tendente a ottenere il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (testo unico enti locali). Infatti, l’atto di regolarizzazione contabile ‑ il riconoscimento del debito fuori bilancio ‑ non ha natura provvedimentale, ma solo ricognitiva del presupposto (vale a dire, l’arricchimento per l’ente), ai fini dell’inserimento nel bilancio dell’amministrazione locale del debito irregolarmente assunto, sicché la posizione correlata non è di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, con conseguente cognizione spettante all’autorità giudiziaria ordinaria. La previsione in esame, dunque, non attribuisce all’ente locale il potere di incidere unilateralmente sul diritto di credito del richiedente, ma disciplina semplicemente il procedimento di regolarizzazione contabile dell’assunzione dell’impegno, qualora sia accertato l’arricchimento, essendo viceversa responsabile dell’adempimento il solo funzionario che ha accettato la controprestazione, ex art. 191, comma 4, del medesimo testo unico (ai sensi del quale, “nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”). La conseguenza – anche sotto tale profilo ‑ è che l’atto di regolarizzazione contabile, vale a dire il riconoscimento del debito fuori bilancio, non ha natura provvedimentale, ma solo ricognitiva del presupposto per l’inserimento nel bilancio dell’amministrazione del debito irregolarmente assunto, sicché la posizione correlata non è di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo (cfr.: TAR Liguria, n. 187 del 5.2.2014; Cons. Stato, sez. V, 29.12.2009, n. 8953).
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