Vincenzo Giannotti – La normativa sulla stabilizzazione degli ex LPU risulta recessiva rispetto al riassorbimento del personale di Area vasta.

In relazione al contrasto tra la normativa volta al superamento del precariato (ex artt. 1, commi 519 e 558, L. 296/2006, e 3, comma 90, L. 244/2007) e le nuove disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015, al fine del riassorbimento de personale eccedentario di Area vasta, per la giustizia contabile la prima risulta recessiva rispetto alle nuove disposizioni legislative. In tale contesto, di personale precario, rientra anche il personale ex LPU, la cui stabilizzazione potrà essere effettuata esclusivamente a seguito del completo riassorbimento del personale di Area vasta.

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