Revoca dall’incarico di revisore dei conti

21 Marzo 2014
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1. Enti locali – organo di revisione contabile – revoca dall’incarico – deliberazione del consiglio comunale – adozione in seduta pubblica con votazione a scrutinio segreto – legittimità
2. Enti locali – organo di revisione contabile – revoca dall’incarico – deliberazione del consiglio comunale – istruttoria affidata al segretario – legittimità
3. Enti locali – organo di revisione contabile – revoca dall’incarico – deliberazione del consiglio comunale – mancata allegazione del parere pro veritate richiesto per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’adozione del provvedimento – irrilevanza
4. Enti locali – organo di revisione contabile – revoca dall’incarico – deliberazione del consiglio comunale – legittimità – fattispecie

freccia TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 12 marzo 2014, n. 747

1. È legittima la deliberazione del consiglio comunale di revoca dall’incarico di revisore dei conti adottata in seduta pubblica, con votazione a scrutinio segreto. Il fatto che il consiglio comunale si sia riunito in seduta pubblica, anziché in seduta segreta non può di per sé solo portare all’annullamento della deliberazione consiliare impugnata, ma può tutt’al più costituire il fondamento di un’azione risarcitoria laddove il ricorrente riesca a dimostrare che le modalità di svolgimento della seduta consiliare abbiano determinato ingiustamente danni (di natura patrimoniale o non patrimoniale) alla propria sfera giuridica.

2. Se la nomina e la revoca dell’organo di revisione è riservata alla competenza esclusiva dal consiglio comunale, sulla base di quanto disposto dall’art. 234, 1 comma, e dall’art. 235, comma 2, del d.lgs. 267/2000, è evidente che l’istruttoria delle relative proposte di deliberazione non può che spettare agli organi dell’apparato burocratico. Nel caso di specie, l’istruttoria del procedimento che ha portato alla approvazione del provvedimento deliberativo di revoca dell’organo di revisione è stata affidata al Segretario comunale coerentemente con quanto disposto dall’art. 97, comma 2, del d.lgs. 267/2000 che attribuisce a tale organo “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”.

3. Nel caso in cui la giunta comunale abbia conferito un incarico professionale per l’acquisizione di un parere pro veritate con riguardo alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’adozione del provvedimento di revoca dell’organo di revisione, la mancata allegazione del parere pro-veritate non costituisce di per sé sola vizio della deliberazione impugnata, non costituendo detto parere espressione del potere consultivo (obbligatorio) di un organo tecnico pubblico, quanto piuttosto un ausilio giuridico (facoltativo) cui talvolta le pp.aa. fanno ricorso per la soluzione di questioni giuridiche controverse.

4. È legittima la deliberazione del consiglio comunale di revoca dall’incarico di revisore dei conti nel caso in cui risulti documentalmente comprovato che il soggetto interessato non ha adempiuto correttamente ad alcuni dei propri obblighi istituzionali, quali: a) l’espletamento di attività libero-professionale come commercialista a tutela di contribuenti del comune e, quindi, in conflitto di interessi rispetto alla carica ricoperta; b) il ritardo nel rilascio dei pareri previsti per il Bilancio di previsione 2012 e il Rendiconto 2011; c) la mancata compilazione del questionario da trasmettere alla Corte dei conti, relativo al Rendiconto 2011 e al Bilancio di previsione 2012; d) la mancata co-sottoscrizione del Certificato attestante il rispetto degli obiettivi imposti dal Patto di stabilità 2012. Inoltre, nell’ambito delle varie inadempienze contestate, anche prescindendo dall’addebito di cui alla lett. a (che, effettivamente, costituisce una causa di incompatibilità, più che di revoca dell’incarico per “inadempienza”), deve rilevarsi che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo, riscontrata la mancata indicazione di alcuni dati relativi al Bilancio di previsione 2012, ha invitato formalmente l’organo di revisione “a provvedere tempestivamente alla integrale compilazione di tutti i prospetti non compilati, trattandosi di attività obbligatoria prevista dall’art. 1, comma 166, della legge 266/2005 e da ultimo dall’art. 148-bis del t.u.e.l.”. Orbene, l’art. 1, comma 166, della legge 266/2005 pone espressamente a carico degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l’obbligo di trasmettere “alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”. A fronte di tale (grave) inadempienza le giustificazioni fornite dal ricorrente e rappresentate dalla dedotta scarsa collaborazione di alcuni responsabili di settore si rivelano generiche e non condivisibili, ben potendo il revisore recarsi personalmente negli uffici interessati per acquisire direttamente i dati carenti.

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