Sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 30/11/2013 è stato pubblicato il Decreto Legge n.133 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia”.
Il decreto contiene le tabelle per singolo comune dei versamenti che saranno effettuati dal Ministero dell’Interno entro il 20/12/2013 sulla base della metà dell’aliquota di base al netto delle deduzioni. La differenza tra quanto deliberato o confermato dai comuni nell’anno 2013 sarà versata nel limite del 60% sella maggiore aliquota, resta a carico dei cittadini il pagamento del 40% della maggiore aliquota.
Il decreto ha incrementato al 128,5 per cento l’acconto dell’IRES e, conseguentemente, dell’IRAP dovuto dai soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
A seguito dell’approvazione di tale decreto-legge, è stato firmato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15 del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013.
Con il decreto ministeriale è stato disposto l’ulteriore incremento, rispetto alle misure previste dalle disposizioni di legge vigenti, dell’acconto dell’IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo.
Pertanto, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative effettuano il versamento dell’acconto dell’IRES nella misura del 130 per cento e tutti gli altri soggetti IRES nella misura del 102,5 per cento. L’incremento delle aliquote vale anche ai fini dell’IRAP.
Per il periodo d’imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcolano l’acconto dell’IRES (e, conseguentemente, dell’IRAP) in misura pari al 101,5 per cento.
Nello stesso decreto-legge è stata inoltre disposta la proroga del termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRES al 10 dicembre 2013. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, il versamento va effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.
La proroga dei termini di versamento riguarda esclusivamente i soggetti IRES e ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP.
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