La Corte dei Conti sezione Autonomie sul differimento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2013. Attività di segnalazione.

21 Ottobre 2013
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Con comunicato stampa del 18/10/2013 la Corte dei Conti sezione Autonomie interviene sul differimento dei termini per l’approvazione del bilancio 2013. Qui di seguito il comunicato:

Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell’esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al bilancio di previsione 2013

Inaugurando una fase di più intenso dialogo istituzionale con le amministrazioni territoriali e con i Ministeri di riferimento, in data 14 ottobre 2013, la Corte dei conti (Sezione delle autonomie) ha esaminato, in presenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno e delle associazioni rappresentative di Province (UPI) e Comuni (ANCI) – le problematiche connesse allo slittamento al 30 novembre p.v. del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013.

Il bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 151 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), dovrebbe essere deliberato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Tale termine è stato sistematicamente differito – con ritardo sempre maggiore – negli ultimi anni.

Il reiterato spostamento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione inficia il principio della programmazione di bilancio e frustra le possibilità di attuare manovre incisive di correzione, con riflessi sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

D’altra parte il rinvio non garantisce l’esigenza di preservare gli equilibri di bilancio; il differimento del termine non impedirebbe, comunque, agli enti locali di approvare un “bilancio provvisorio”, da incentrare sui principi contabili della prudenza, dell’attendibilità e della coerenza. Alla proroga del termine può conseguire il ritardo nella determinazione delle aliquote di tributi locali e delle tariffe e ciò può creare problemi ai cittadini ed alle imprese. Il rinvio nell’approvazione degli atti impositivi, oltre a provocare possibili accavallamenti di scadenze, con conseguenti aggravi finanziari per i cittadini, determina anche notevoli ritardi nella riscossione delle entrate di competenza e rende ancora più onerosa la gestione delle spese, sotto il profilo dell’osservanza dei termini di pagamento dei debiti stabiliti dalla legislazione comunitaria.

Pur nel contesto dell’esercizio provvisorio è assolutamente necessario procedere alla sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d’anno, in ossequio all’immanente principio del pareggio finanziario.

Una gestione protratta dell’esercizio provvisorio – se non accompagnata da comportamenti ispirati al principio di prudenza – può produrre disavanzi di gestione, ostacolare l’emersione di debiti fuori bilancio e facilitare la formazione di ulteriori oneri latenti.

Il negativo impatto di un prolungato esercizio provvisorio sugli equilibri dei conti degli enti locali rischia di riverberarsi sull’intera finanza pubblica e di incidere sull’osservanza, da parte del nostro Paese, dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

In tale contesto la Sezione delle autonomie ha fornito indicazioni agli organi di revisione degli enti locali sulle verifiche da effettuare, durante l’esercizio provvisorio, con riferimento a profili di particolare criticità e rilevanza, che finiscono per riguardare anche la sana gestione finanziaria degli enti.

La Sezione ha segnalato, infine, l’esigenza che le competenti amministrazioni centrali (Ministero dell’Economia e delle Finanze; Ministero dell’Interno) adottino ogni utile iniziativa per evitare il ripetersi di

un patologico prolungamento dell’esercizio provvisorio che, di fatto, vanifica il ruolo stesso del bilancio preventivo ed espone gli enti locali al rischio di negativi esiti gestionali

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