Anche il Segretario Generale è responsabile per l’approvazione di debiti fuori bilancio

21 Giugno 2013
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di Vincenzo Giannotti

La Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Toscana con sentenza n.206 del 17/06/2013 interviene sull’approvazione di debiti fuori bilancio per condannare gli amministratori comunali, il dirigente dell’Area Tecnica, il Direttore dei lavori ed in particolare il Segretario Generale he aveva,  ai sensi dell’art. 97 d.Lgs. n. 267/2000, il dovere di esercitare compiti di “assistenza giuridico amministrativa” ed  era tenuto a segnalare, l’illegittimità di un atto palesemente in contrasto con i principi in tema di contrattualistica pubblica, tanto più che non vi era in atti alcuna controversia, giudiziaria o stragiudiziale, che potesse indurre ad indirizzare verso una decisione (il riconoscimento del debito fuori bilancio) costituente un minor danno a fronte di ipotetici esborsi a seguito della soccombenza in giudizio: in termini Sezione giurisdizionale Regione Calabria n. 208/2006.

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