Il Direttore Generale dell’INPS, con specifico comunicato del 30/05/2013 n.8831, ha risposto alle numerose richieste di chiarimento da parte della Pubbliche Amministrazioni, circa l’obbligo del versamento del contributo di solidarietà alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, precisando quanto segue:
“L’art. 12 del decreto legislativo n.124/1993 e l’art. 16 del decreto legislativo n.252/2005, nel riproporre il contenuto delle disposizioni recate dall’art.9 bis del predetto decreto legge n.103/1991, al comma 1) hanno disposto che “fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’art.12 della legge 30 aprile 1969, n.153 e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 % dall’art.9 bis del D.L. 29/03/91, n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge del 01/06/1991, n.166.”
Sulla base della citata normativa vi è quindi obbligo al versamento alle gestioni pensionistiche obbligatorie del predetto contributo di solidarietà, pari al 10% delle quote e delle contribuzioni a carico dei datori di lavoro, destinate ai fondi di previdenza complementare rivolti ai dipendenti pubblici, ivi compresi Perseo e Sirio. I datori di lavoro pubblici dovranno, pertanto, procedere a:
- denunciare le quote e le contribuzioni per i dipendenti iscritti alla gestione Pubblici Dipendenti nel flusso UNIEMENS, ListaPosPa, valorizzando l’elemento “quota datore di lavoro L.166/91 e contributo L.166/91”;
- versare attraverso il canale F24, utilizzando la causale P- 06 sulle Casse pensionistiche interessate, entro il giorno 16 del mese di scadenza, utilizzando le medesime modalità di compilazione già adoperate per il versamento della restante contribuzione obbligatoria.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento