In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto sull’IMU, sulla CIG e sulla proroga dei contratti a tempo determinato nella P.A., dal testo sino ad ora in circolazione, il governo si è preoccupato di tenere indenni i Comuni dal mancato gettito del rinvio disposto per il pagamento dell’IMU sulle abitazioni principali e l’ha fatto attraverso la possibilità da parte degli stessi di procedere ad un’anticipazione di tesoreria i cui interessi sono finanziati e rimborsati dallo Stato. Il Comma 2 dell’art. 1 prevede infatti che:
- Il limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l’anno 2013, dall’articolo 1, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato sino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun Comune, dall’allegato A al presente decreto, pari al cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai Comuni, per l’anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;
b) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai Comuni per l’anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alle lettere b) e c) del comma 1.
- Gli oneri per interessi a carico dei Comuni per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun Comune dal ministero dell’Interno, con modalità e termini fissati con decreto del ministero dell’Interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’anticipazione non copre in ogni caso quei comuni che avevano deliberato e pubblicato entro il 09/05/2013 l’incremento dell’IMU della prima casa, malgrado l’avessero fatto a legislazione vigente ai sensi dell’art.10 comma 4 lett.b) DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35.
Va precisato che nel decreto vi è una clausola di salvaguardia secondo la quale “La riforma di cui all’articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013”. Pertanto, qualora, non si arrivi ad una riforma complessiva entro la data del 31/08/2013 resta tutto immutato.
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