Decreto sblocca debiti nella Pa: ecco tutte le scadenze

12 Aprile 2013
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di Patrizia Ruffini

Il decreto sbocca debiti, d.l. 35/2013 – entrato in vigore il 9 aprile scorso – prevede un calendario molto ricco di scadenze, accompagnate da sanzioni in caso di inadempimenti per i responsabili.

Adempimenti e scadenze fanno sempre riferimento ai debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero ai debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento, inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e fra questi deve essere privilegiato il credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

Analizziamo, di seguito, il calendario, tralasciando il riferimento alle sanzioni, alle quali occorrerà comunque prestare attenzione.

Entro il 29 aprile  gli enti locali, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, sono obbligati a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Ecco che modalità è necessario seguire; http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/.

Entro il 30 aprile i comuni e le province devono comunicare mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento, inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni.

Tali spazi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5 miliardi di euro per l’anno 2013. L’applicazione per effettuare la richiesta degli spazi finanziari è disponibile sul sito web della Ragioneria generale dello Stato, all’indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it.

Invece entro il  termine del 29 aprile 2013, gli enti locali, che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti a causa di carenza di liquidità, hanno la facoltà di chiedere alla Cassa depositi e prestiti l’anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti, da restituire in 30 anni con interessi. Il fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali ha uno stanziamento di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Le modalità sono definite nella convenzione Mef/ Cassa DDPP.

Entro il 10 maggio la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha facoltà di individuare le modalità di riparto sia degli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità per ciascun ente locale, sia dell’anticipazione di liquidità da parte della CdP per il pagamento dei debiti degli enti locali. In caso di mancata pronuncia da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il riparto è operato su base proporzionale.

Entro il 15 maggio con decreto del Mef devono essere individuati, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno (nel limite del 90% dell’importo di 5 miliardi di euro). Sempre entro questa data la Cassa DDPP provvede all’anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti locali che ne siano sprovvisti.

Dal 9 aprile al 15 maggio, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con cui sono assegnati ad ogni ente locale gli spazi finanziari, ciascun ente può effettuare i pagamenti (sempre dei debiti scaduti al 2012) nel limite massimo del 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo e, comunque, entro il 50 %  degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile.

Entro il 30 giugno le pubbliche amministrazioni comunicano ai creditori l’importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei propri debiti mentre entro il 15 luglio in relazione alle richieste pervenute entro il 5 luglio, il Mef procede al riparto della quota residua del 10 % (dei 5 miliardi stanziati), unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

Entro il 31 luglio, con provvedimento del Direttore generale del tesoro del MEF, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica è utilizzata anche per la stipulazione e notificazione degli atti di cessione dei crediti. Si terrà, invece, dal 1 giugno al 15 settembre il censimento completo dei debiti che prevede che gli enti locali debitori comunichino l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore. I dati sono comunicati mediante la piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.

Dal 1 giugno al 15 settembre l’ABI comunica al MEF l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell’amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.

Inoltre, sino al 30 settembre è incrementato da 3 a 5 dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria. L’utilizzo di tale maggiore anticipazione vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate Imu per l’anno 2013 e per le province una quota dell’imposta sulle assicurazioni rc auto.

Per maggiori informazioni è possibile consultare questo link; http://www.convegni.maggioli.it/vedicorso.php?id=950-Convegno-IL-DECRETO-SBLOCCA-PAGAMENTI

Fonte: Leggioggi.it

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