Nell’ottobre scorso il d.l. n. 174/2012, convertito nella l. n. 213/2012, ha riscritto le norme che riguardano i controlli, interni ed esterni, sia per le regioni che per gli enti locali.
La revisione ha portato a rafforzare le misure sui controlli esterni e a ridefinire la normativa sui controlli interni, per cercare di renderli più efficaci, anche a seguito degli scandali che hanno purtroppo interessato molte realtà regionali e locali.
In questo contesto un ruolo importante lo giocheranno in futuro anche le sezioni regionali della Corte dei conti, alle quali dovranno essere indirizzate, semestralmente, relazioni in cui, rispondendo ad una serie di quesiti, si forniranno informazioni sulle diverse tipologie di controlli interni. Il sistema prevede una applicazione graduale, a far data dal 2013, che interesserà dapprima le province e i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; dal 2014 saranno interessati gli enti con più di 50.000 abitanti e dal 2015 si includeranno quelli con più di 15.000 abitanti.
Anche se materialmente lo schema per la Corte dei conti verrà predisposto presumibilmente nel luglio prossimo (o negli anni a venire, in relazione alla dimensione territoriale dell’ente), è bene che gli enti locali prendano da subito confidenza con il nuovo referto, approvato con deliberazione n. 4 dell’11.2.2013 e inserito in Gazzetta ufficiale l’8 marzo scorso.
La Corte dei conti del resto ha pubblicato non solo lo schema di riferimento (che consiste in una sorta di questionario, suddiviso in due sezioni), ma anche le Linee guida al fine di rendere note le finalità che ciascun ente locale dovrà perseguire, per cercare di contenere le proprie spese ma anche di essere efficace in relazione alle politiche che intende perseguire.
In sede di prima impostazione chi si accingerà a predisporre la relazione dovrà indicare gli obiettivi programmatici e le strategie a cui si intende fare riferimento. Si tratta di elementi che in genere sono facilmente rintracciabili o nei programmi di mandato dei presidenti e dei sindaci, o nella Relazioni previsionali e programmatiche predisposte in sede di formulazione dei bilanci preventivi.
La Prima sezione riporta dati tesi ad appurare la regolarità della gestione amministrativo-contabile e contiene specifiche sottosezioni dedicate alle entrate (e alle modalità di esazione delle stesse) e alle spese. Per queste ultime alcuni quesiti sono riferiti all’effettuazione degli acquisti di beni e servizi, al conferimento degli incarichi, alla applicazione sul sito web delle normative sulla trasparenza.
La Seconda sezione invece si pone l’obiettivo di monitorare l’efficacia e l’adeguatezza delle diverse tipologie di controllo interno e contiene quesiti sul controllo strategico e sul controllo gestionale, tesi a capire come siano implementate le diverse procedure e che grado di applicazione effettivo abbiano negli enti. Il controllo non andrà effettuato solamente sull’ente ma anche sugli organismi partecipati, che dovranno seguire logiche improntate all’economicità e rispondere agli obiettivi che sono stati assegnati.
Ma al di là degli aspetti formali connessi con la predisposizione del referto per la Corte dei conti, la nuova normativa sui controlli ci porta inevitabilmente ad alcune considerazioni:
- si è cercato di passare da una logica che vedeva, in passato, coinvolta principalmente la Ragioneria e tesa a dimostrare che si conducevano analisi specifiche per monitorare i servizi ad una logica di “controlli diffusi”, in cui ciascun dirigente o funzionario risulta responsabile delle risorse che gli sono state assegnate e deve cercare di operare nel rispetto dei principio di economicità Di qui l’importanza dei pareri tecnici rilasciati, che non necessariamente devono essere espressi in forma sintetica (con formule tipo “positivo”), ma potrebbero essere l’occasione per analisi più articolate, che portano a capire meglio le motivazioni che portano a determinate scelte;
- i controlli interni effettuati a tutti i livelli devono portarci a rimettere in discussione le modalità di erogazione dei servizi o anche i servizi stessi, ponendoci alcune domande: Dobbiamo continuare a mantenere il servizio offerto? La modalità di approntamento è la migliore possibile? Possiamo offrire il servizio associandoci con altri enti locali? solo per fare qualche esempio;
- dalla logica del monitoraggio continuo non sono sicuramente escluse le società partecipate. Quelle che rientrano sotto al controllo dell’ente locale, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 95/2012 (spending review) andranno riviste e, se mantenute in vita, a scadenza dei cda avranno organi di amministrazione composti con i funzionari e i dirigenti dell’ente. Rafforzando il controllo sulle stesse sarà più facile far passare le logiche dell’economicità anche nei diversi ambiti societari, la cui mission dovrà esser maggiormente raccordata con quella dell’ente locale.
Ecco perché il d.l. n. 174/2012 non può essere osservato in una logica di mero adempimento, ma capito nella sua essenza e applicato per cercare di migliorare i conti pubblici, riportando i servizi erogati direttamente o indirettamente sotto alla piena governance dell’ente locale.
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