In attuazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, su richiesta dei soggetti creditori, i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011 possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro.
DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 22 maggio 2012
Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (GU n. 143 del 21-6-2012 )
Art. 1
1. I soggetti titolari dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, come definiti ai sensi del comma 3, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta complessivamente inferiore ad euro 1.000, che intendono avvalersi della facolta’ prevista dalla lettera b), comma 1 dell’art. 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, possono richiedere, con apposita domanda, da indirizzare all’Amministrazione statale che ha usufruito della fornitura ed ha assunto il relativo impegno contabile, l’estinzione dei crediti stessi mediante l’assegnazione di titoli di Stato. In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla societa’ incorporante o risultante dalla fusione.
2. Ai fini della determinazione del limite di cui al comma 1, nella domanda di assegnazione dei titoli si deve far riferimento all’importo del credito al netto di eventuali rimborsi o compensazioni parziali o totali, eventualmente gia’ ottenuti o effettuate.
3. Ai fini della richiesta di cui al precedente comma 1, si intendono per crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, le somme dovute da amministrazioni statali per forniture di beni e servizi gia’ avvenute, per le quali non si e’ ancora verificato il pagamento e che hanno generato residui passivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011, o residui perenti ai fini amministrativi iscritti sul conto del patrimonio ai sensi della normativa vigente. Il pagamento di dette somme non deve comportare un peggioramento dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri di contabilita’ nazionale. Pertanto, ai fini del presente decreto, i crediti connessi a transazioni commerciali sono individuabili, secondo i criteri della contabilita’ nazionale, nell’ambito delle spese per consumi intermedi delle Amministrazioni dello Stato.
4. Le domande devono essere presentate, secondo le modalita’ previste dai successivi articoli 2 e 3, entro il 28 giugno 2012, al Ministero debitore.
Art. 2
1. Le domande, redatte su fac-simile dei modelli allegati al presente decreto e scaricabili dal sito internet http://www.mef.gov.it/, http://www.dt.tesoro.it/it/, http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ devono essere presentate mediante la consegna agli uffici competenti del Ministero debitore, che ne rilasciano ricevuta, ovvero inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quest’ultimo caso si considera come data di presentazione quella di spedizione.
2. La domanda di estinzione dei crediti deve indicare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita del soggetto creditore ovvero denominazione della societa’ o ente;
b) il codice fiscale;
c) la residenza ovvero la sede legale e, se diverso, anche il domicilio fiscale;
d) l’amministrazione statale debitrice;
e) l’ammontare del credito, la data della stipula dell’atto da cui deriva la transazione commerciale relativa alla fornitura di beni e servizi, nonche’ gli estremi identificativi del titolo che da’ diritto al pagamento (ad esempio fattura);
f) l’importo del credito eventualmente gia’ utilizzato a titolo di compensazione per il pagamento di imposte, in conformita’ a disposizioni di legge o di cui si e’ eventualmente gia’ ottenuto un rimborso parziale;
g) l’ammontare del credito di cui si chiede l’estinzione mediante titoli di Stato, al netto degli importi di cui alla precedente lettera f), quantificato con valori multipli dell’importo di € 1.000; h) l’ammontare del credito rimanente rispetto a quello di cui alla precedente lettera g) di cui si chiede l’estinzione secondo le procedure ordinarie;
i) l’indicazione della banca di accredito dei titoli e del relativo codice ABI. 3. La domanda di estinzione deve essere sottoscritta dal creditore ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale. Ad essa va allegata la documentazione concernente la transazione commerciale di riferimento.
Art. 3
1. Gli uffici dell’amministrazione statale debitrice verificano l’avvenuta assunzione dell’impegno contabile e rilevano l’importo del credito esistente che puo’ essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato, verificando la persistenza delle situazioni giuridiche soggettive e l’effettiva sussistenza dei prescritti requisiti di liquidita’ ed esigibilita’; procedono inoltre alla verifica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) ed al relativo regolamento attuativo adottato con decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, n. 40. 2. Gli uffici di cui al comma 1 del presente articolo ordinano i crediti che presentano i suddetti requisiti, secondo il seguente ordine di precedenza:
a) per anno, a partire dal meno recente;
b) nell’ambito dello stesso anno, secondo la data del titolo che da’ diritto al pagamento;
c) nell’ambito della stessa data, secondo gli importi meno elevati. 3. Gli uffici suddetti, per ogni esercizio finanziario, verificano altresi’ la relativa iscrizione delle somme impegnate nel conto dei residui passivi e producono le liste dei crediti da estinguere mediante assegnazione di titoli di Stato, separatamente per i residui passivi al 31 dicembre 2011 e per i residui andati in perenzione, per i quali deve essere specificamente indicata la partita di riferimento nell’anagrafe dei residui passivi perenti. Ciascuna delle predette liste deve contenere, per ciascun richiedente:
a) i dati dell’istanza;
b) l’ammontare del credito spettante complessivo;
c) l’ammontare del credito spettante da rimborsare mediante titoli di Stato;
d) l’ammontare del credito spettante da rimborsare mediante le procedure ordinarie;
e) gli estremi del decreto di impegno e la relativa data di emanazione;
f) il pertinente capitolo, piano gestionale e lo stato di previsione del bilancio dello Stato, sul quale e’ stato effettuato l’impegno stesso;
g) il giustificativo di spesa;
h) la clausola (solo per la lista dei residui perenti).
4. I suddetti uffici trasmettono le liste di cui al comma 3, sottoscritte dal titolare dell’ufficio, aggregate in modo tale che i singoli crediti siano raggruppati per banca di appoggio e creditore, entro il 31 luglio 2012 ai coesistenti Uffici centrali del bilancio. L’Ufficio centrale del bilancio verifica l’iscrizione delle somme nel conto dei residui passivi al 31 dicembre 2011, ovvero accerta la corrispondenza tra le partite debitorie iscritte nell’anagrafe dei residui perenti e le situazioni giuridiche soggettive perfezionate riferibili a soggetti terzi rispetto all’amministrazione. Qualora l’Ufficio centrale del bilancio rilevi l’esistenza di irregolarita’ non considerate dall’ufficio dell’amministrazione debitrice, a favore dei soggetti contenuti nelle liste, restituisce le liste stesse all’ufficio medesimo per i necessari aggiornamenti. L’ufficio, effettuate le correzioni richieste, predispone le liste dei crediti definitive e le invia per l’inoltro all’Ufficio centrale del bilancio entro il 31 agosto 2012.
5. Gli Uffici centrali del bilancio entro il 28 settembre 2012 trasmettono le liste di cui al comma precedente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, secondo modalita’ che saranno dettagliate con successiva circolare attuativa della stessa Ragioneria generale dello Stato.
6. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato verifica con riferimento alle richieste pervenute la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma 3.
7. Al termine della attivita’ di cui al comma 6, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato trasmette al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31 ottobre 2012, l’elenco dei creditori con l’indicazione degli importi da estinguere.
Art. 4
1. Il Dipartimento del tesoro, acquisito l’elenco dei creditori aventi diritto al rimborso, con l’indicazione degli importi dei crediti da estinguere, procede all’emissione ed all’assegnazione dei titoli tramite la Banca d’Italia e provvede a comunicare al Dipartimento delle finanze ed all’Agenzia delle entrate l’importo dei titoli in corso di assegnazione, ai fini del corrispondente versamento da parte dell’Agenzia medesima del controvalore dei titoli di Stato, sull’apposito capitolo n. 5060 (capo X) dell’entrata del bilancio dello Stato, mediante utilizzo di quota parte delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita’ speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio», entro il limite di 2.000 milioni di euro.
3. Una volta comunicata da parte del Dipartimento del tesoro al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l’avvenuta emissione dei titoli di Stato, sui capitoli su cui sono iscritti i residui passivi verranno registrate economie di bilancio, sul conto del patrimonio saranno cancellate le partite debitorie, per un importo corrispondente all’ammontare dei titoli emessi.
Art. 5
1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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