Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2012 (quadriennio 2008/2011)
Come è noto, l’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede, ai fini del contenimento delle tariffe, l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento ad I.V.A. di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all’Amministrazione.
Con D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33, è stato stabilito che gli enti locali debbono presentare il certificato inerente il rimborso dell’I.V.A. sui servizi non commerciali entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno.
Successivamente, con d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e i successivi decreti applicativi è intervenuta la soppressione e la conseguente fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’I.V.A., per i comuni delle regioni a statuto ordinario.
Il quadro normativo risulta ulteriormente modificato con l’entrata in vigore del d. lgs. 6 maggio 2011, n. 68, che ha stabilito, che a decorrere dal 2012, la fiscalizzazione dei trasferimenti erariali delle province ivi compreso il contributo IVA servizi non commerciali.
Alla luce della disciplina normativa sopra citata gli enti che non devono più presentare la certificazione per ottenere il contributo IVA servizi non commerciali sono :
I comuni e le province appartenenti alle regioni a statuto ordinario;
Gli enti che possono presentare la certificazione entro il 31 marzo p.v. (quadriennio 2008/2011) sono unicamente:
I comuni e le province della regione Sardegna, le comunità montane, le unioni ed i consorzi appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sardegna.
Si rammenta che il contributo non è previsto per gli enti locali delle regioni Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.
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