In particolare si fa presente quanto segue:
– L’acconto dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario è commisurato al 70 per cento dell’importo pagato in data 1 marzo 2011 ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 45, del l decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
– L’acconto dei comuni appartenenti alla regione Sicilia e Sardegna è commisurato al 70 per cento dell’importo pagato nel primo trimestre dell’anno 2011 a titolo di contributo ordinario, contributo perequativo, contributo consolidato e contributo a valere sui fondi per il federalismo amministrativo di parte corrente e di parte capitale.
Si segnala che ai sensi del successivo comma 8, del citato articolo 4, del decreto legge n. 16 del 2012, nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell’anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato da parte dell’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune come comunicati dal Ministero dell’interno, all’atto del riversamento agli stessi comuni dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
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