Legge di stabilità: approvate le norme Brunetta su mobilità dei pubblici dipendenti e su decertificazione

14 Novembre 2011
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La legge di stabilità per il 2012 approvata definitivamente dalla Camera dei deputati contiene diverse proposte formulate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta.

Per quanto concerne i pubblici dipendenti è stata introdotta una nuova disciplina della mobilità e gestione delle risorse umane che, per i positivi effetti finanziari in termini di risparmi di spesa, risponde agli impegni assunti dal Governo nella lettera inviata all’Unione europea lo scorso 26 ottobre u.s. e, specificamente, quelli indicati alla lettera f) relativa alla “modernizzazione della pubblica amministrazione”. In particolare, le disposizioni, già contenute nell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (ora nell’articolo 16 della legge) costituiscono i meccanismi, cogenti e sanzionatori, per assicurare una maggiore efficienza complessiva della pubblica amministrazione e un più razionale utilizzo delle risorse umane disponibili per il triennio 2012-2014. Si fissa il principio che la sostituzione dei dipendenti cessati dal servizio presso le pubbliche amministrazioni è consentita solo entro i limiti percentuali e di spesa indicati anno per anno dalla normativa in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale. Si prevede, inoltre, che tanto il regime del turn-over delle pubbliche amministrazioni quanto i relativi i limiti percentuali e di spesa vengano fissati annualmente in sede di definizione delle politiche finanziarie, con l’introduzione di un sistema di vincoli, incentivi e disincentivi.

Richiamandosi alla lettera all’Unione europea dove si prevede che “i rapporti con la Pubblica Amministrazione diventeranno più snelli grazie alla completa sostituzione dei certificati con delle autocertificazioni, mentre le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione resteranno valide solo nei rapporti tra privati”, il comma 1 dell’articolo 15 prevede poi una serie di modifiche mirate al Testo unico sulla documentazione amministrativa del 2000, realizzando un notevole salto di qualità nella regolamentazione dei rapporti fra i cittadini e le imprese da un lato e con la pubblica amministrazione dall’altro. Si afferma definitivamente il principio che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i certificati sono completamente eliminati e sostituiti dalle autocertificazioni, mentre le certificazioni rilasciate dalla PA restano valide solo nei rapporti tra privati. Si stabilisce anche che, dall’entrata in vigore delle nuove norme, sui certificati da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Per rendere effettiva la riforma, le amministrazioni certificanti dovranno individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto alle informazioni da parte delle amministrazioni procedenti (nuovo articolo 72 T.U.). La disposizione, unitamente all’attuazione di quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale in materia di convenzioni sullo scambio di dati tra le pubbliche amministrazioni, è idonea a generare rilevanti effetti di risparmio per il settore pubblico. Al comma 2 dell’articolo 15 si introduce inoltre il divieto di inserire oneri amministrativi ulteriori rispetto a quelli previsti dalle direttive (il cd. Goldplating) per cui gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

Fonte: Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione

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