Restano invariate, invece, le aliquote ridotte del 4 e del 10 per cento. Nelle liquidazioni periodiche e annuali, per determinare l’Iva incorporata nei corrispettivi, si dovrà applicare solo il “metodo matematico” e non più quello “percentuale” di scorporo.
Per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel comma 5 dell’art. 6 del decreto Iva (regione, provincia, comuni, Asl, istituti universitari eccetera), in base al comma 2-quater aggiunto all’art. 2 del d.l. 138, se la fattura è stata emessa e contemporaneamente registrata dal fornitore fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della maggiorazione, si mantiene l’aliquota del 20% anche se il corrispettivo non é stato ancora pagato.
Fonte: Lasettimanadeglientilocali.it
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento