L’aumento si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 138/2011 (comma 2 ter)
La variazione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici e istituti indicati nel quinto comma dell’articolo 6 DPR 633/1972 (IVA ad esigibilità differita) per le quali al giorno precedente l’entrata in vigore della legge di conversione sia stata emessa e registrata la fattura ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato (comma 2 quater).
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