Il Collegio dei revisori dei conti non può operare se non con almeno due componenti ed è possibile solo sostituire un componente. Le dimissioni contestuali di due componenti su tre determinano il dissolvimento dell’intero collegio, in quanto l’insanabile mancanza del quorum strutturale di un organo collegiale, implicando la definitiva impossibilità di funzionamento dell’organismo, è causa di scioglimento dello stesso in omaggio ai principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali.
Consiglio di stato, sezione V, sentenza n. 3820/2011
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